(( Art. 18 ter Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitivita' del Paese. 2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e localidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui e' obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione. 3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale» 2014-2020. 4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate. 5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalita' per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. ))