(( Art. 18 ter
Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»
1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento
dell'efficienza e della trasparenza delle attivita' delle pubbliche
amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla
programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata
«Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese.
2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
localidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto
produttivo di cui e' obbligatoria la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al
comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui
al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere
sui fondi del programma operativo nazionale «Governance e capacita'
istituzionale» 2014-2020.
4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre
amministrazioni centrali e locali interessate.
5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalita' per la
condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto
2018, n.101.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo. ))