(( Art. 18 quater Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione 1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. 2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1. 4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni». 5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo precedente. ))