(( Art. 19 ter
Disposizioni relative al Fondo per il credito
alle aziende vittime di mancati pagamenti
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati
pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati
pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite
dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attivita' di
impresa»;
b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:
«200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese,
definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in
concordato preventivo con continuita', e i professionisti parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e
medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o
iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il
curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono
costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al
presente comma, ovvero il cui credito e' ricono-sciuto da una
sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
«201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del
finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in
pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo
economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a
titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto
dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al comma 201»;
d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i
delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati». ))