Art. 20
Modifiche alla misura Nuova Sabatini
1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti:
«nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti
delle piccole e medie imprese,»; ))
a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle
parole «4 milioni di euro»;
b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base
delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla
realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, e'
aggiunto il seguente: «In caso difinanziamento di importo non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione.».