Art. 20 Modifiche alla misura Nuova Sabatini 1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,»; )) a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle parole «4 milioni di euro»; b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso difinanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».