Art. 21
Sostegno alla capitalizzazione
1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di
cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie
imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di
capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di
investimento.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di
capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a
sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare
in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di
ammortamento del predetto finanziamento.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo
restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla
applicabile (( normativa dell'Unione europea )) in materia di aiuti
di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via
convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
4. Per la concessione del contributo (( di cui al presente articolo
)), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata (( di euro )) 10 milioni
per l'anno 2019, (( di euro )) 15 milioni per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023 e (( di euro )) 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di
assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna
delle annualita' previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui
al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le
modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche'
le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti, (( ivi compresa la realizzazione ))
del predetto piano di capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.