Art. 23 
 
                          Cartolarizzazioni 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole:  «l'articolo  65  e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto
legislativo»; 
  0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo»; )) 
    a) all'articolo 4, comma 4-ter: 
      1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le
seguenti: «in qualunque forma»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di
credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti
di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al
citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993
cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si
applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3,
commi 2 e 2-bis.»; 
    b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole
«derivanti dalla titolarita'» sono (( inserite )) le seguenti: «,  in
capo alla societa' di cui all'articolo 7.2»; 
    c) all'articolo 7.1: 
      1) al comma 3: 
  (( 1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le  seguenti:
«ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo» )); 
        1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il
finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita'
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'   societa'   veicolo
d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto
sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare,
nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione,
direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il
debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli
altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a
garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il
trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario,
nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le
stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate
in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei
titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al
presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da
quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di
cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi
dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.». 
      3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
  «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il  trasferimento
a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei  beni
e diritti di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo
d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito,  e  le  garanzie  di
qualunque tipo, da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  in
favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e
diritti acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del
comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni  di
credito. 
  4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e
rapporti di locazione  finanziaria  e  dei  beni  derivanti  da  tale
attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili
alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle
cessioni di immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing  risolti  o
altrimenti cessati per  fatto  dell'utilizzatore  effettuate  alla  e
dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni  nei  pubblici
registri  e  volture  catastali  effettuate  a  qualunque  titolo  in
relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'   veicolo
d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa. 
  4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il  successivo
trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa,
della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,  sui  beni
immobili acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  in  relazione
all'operazione  di  cartolarizzazione,  le   imposte   di   registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione  che
l'acquirente dichiari, nel relativo  atto,  che  intende  trasferirli
entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non  si  realizzi  tale
condizione entro il quinquennio successivo, le imposte  di  registro,
ipotecaria e  catastale  sono  dovute  dall'acquirente  nella  misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per  cento,
oltre agli interessi di mora di cui all'articolo  55,  comma  3,  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
  4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui  al  comma  4-quater
emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente
ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  In  caso  di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel
quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni
indicate nella predetta nota.». 
      4) al comma 5: 
        1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono
sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la  societa'  veicolo
d'appoggio »; 
        1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono  sostituite
dalle seguenti: « nel bilancio di una banca  o  di  un  intermediario
finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »; 
        1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa'
veicolo» (( sono inserite le seguenti: )) « d'appoggio ». 
    d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 7.2.  -  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni  mobili
registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, (( lettera b-bis) )), non  possono  svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate
dall'articolo 7, comma 1, (( lettera b-bis)  )).  Delle  obbligazioni
nei confronti  dei  portatori  dei  titoli,  nonche'  di  ogni  altro
creditore nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,
risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni  e  diritti
di cui al comma  2  del  presente  articolo.  A  tali  operazioni  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7.1,  comma  8,  primo
periodo. 
  2. Per ogni  operazione  sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni,
nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di
cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa'
stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa'
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle
controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.». 
  (( d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole:  «l'articolo
67, quarto  comma  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo». )) 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.