Art. 23
Cartolarizzazioni
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «l'articolo 65 e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto
legislativo»;
0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo»; ))
a) all'articolo 4, comma 4-ter:
1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le
seguenti: «in qualunque forma»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di
credito e' collegata e mantenendo la domiciliazione del conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti
di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita' contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui al
citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993
cessionarie degli impegni o delle facolta' di erogazione. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3,
commi 2 e 2-bis.»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole
«derivanti dalla titolarita'» sono (( inserite )) le seguenti: «, in
capo alla societa' di cui all'articolo 7.2»;
c) all'articolo 7.1:
1) al comma 3:
(( 1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le seguenti:
«ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo» ));
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita'
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Possono essere costituite una o piu' societa' veicolo
d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto
sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare,
nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione,
direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il
debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli
altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a
garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il
trasferimento dei suddetti beni e diritti puo' avvenire anche ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario,
nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le
stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate
in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da
quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa' di
cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi
dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.».
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento
a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni
e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo
d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in
favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e
diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del
comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di
credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e
rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale
attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili
alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle
cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o
altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e
dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici
registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in
relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo
d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo
trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa,
della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni
immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione
all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli
entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale
condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento,
oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il
recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater
emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente
ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel
quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni
indicate nella predetta nota.».
4) al comma 5:
1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo» sono
sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la societa' veicolo
d'appoggio »;
1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono sostituite
dalle seguenti: « nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 »;
1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa'
veicolo» (( sono inserite le seguenti: )) « d'appoggio ».
d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente:
«Art. 7.2. - (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili
registrati) - 1. Le societa' che effettuano le operazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, (( lettera b-bis) )), non possono svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate
dall'articolo 7, comma 1, (( lettera b-bis) )). Delle obbligazioni
nei confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni altro
creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione,
risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti
di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo
periodo.
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e
delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni,
nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di
cartolarizzazione dalle societa' di cui al comma 1 costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa'
stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa'
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle
controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
(( d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo
67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo». ))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.