Art. 24 Sblocca investimenti idrici nel sud 1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero (( delle )) politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; (( a-bis) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede la possibilita' per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche' il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati»; )) b) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della societa' di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I rapporti giuridici attivie passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero (( delle )) politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»; c) il penultimo periodo e' soppresso. (( 1-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». ))