Art. 26 
 
Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la
  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia
  circolare 
 
  1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche
verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla
riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in
regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581; 
    b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 
    c) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente tra  loro  o  con  organismi  di  ricerca,  ((  previa
indicazione del  soggetto  capofila  )).  In  tali  casi  i  progetti
congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento
del  contratto  di  rete   o   ad   altre   forme   contrattuali   di
collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e
l'accordo di partenariato. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali
ubicate nel territorio nazionale; 
    b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2
milioni; 
    c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi; 
    d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente
connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a: 
      1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo
efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia
circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale
(innovazioni eco-compatibili); 
      2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un
approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime; 
      3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle
tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione
dell'acqua; 
      4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; 
      5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente
(smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali
recuperati; 
  (( 5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al  fine
di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri. )) 
  5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento; 
    b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese
e dei costi ammissibili. 
  6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140
milioni di cui: 
    a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo
1, comma 6, della ((  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  )),  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134. 
  (( 6-bis. Al fine di sostenere le imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con
cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno
precedente, mediante: 
  a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per
le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non
siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o
le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni; 
  b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari
degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse
eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle
istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle
eventuali evidenze a sua disposizione; 
  c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai
pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la
ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze»; 
  c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le
parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle risorse di cui al comma 3». )) 
  (( 6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' abrogato. ))