Art. 26
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la
riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia
circolare
1. Al fine di favorire la transizione delle attivita' economiche
verso un modello di economia circolare, finalizzata alla
riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in
regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche
congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, (( previa
indicazione del soggetto capofila )). In tali casi i progetti
congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento
del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e
l'accordo di partenariato.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell'ambito di una o piu' unita' locali
ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2
milioni;
c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi;
d) prevedere attivita' di ricerca e sviluppo, strettamente
connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia
circolare o a «rifiutozero» e di compatibilita' ambientale
(innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un
approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle
tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione
dell'acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente
(smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali
recuperati;
(( 5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine
di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri. ))
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le
seguenti modalita':
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese
e dei costi ammissibili.
6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140
milioni di cui:
a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita' per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo
1, comma 6, della (( legge 27 dicembre 2013, n. 147 )), ferma
restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134.
(( 6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con
cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno
precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per
le risorse gia' destinate a interventi in relazione ai quali non
siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o
le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari
degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse
eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle
istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla base delle
eventuali evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati, rivenienti dai
pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la
ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze»;
c) al comma 4, le parole: «le modalita' di ricognizione delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche'» sono sostituite
dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le
parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti:
«delle risorse di cui al comma 3». ))
(( 6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' abrogato. ))