((Art. 26 quater
Sostegno alle imprese
nei processi di sviluppo tecnologico
1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e' sostituito dal seguente:
"TITOLO III
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale per
gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attivita',
nonche' la conseguente esigenza di modificare le competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego e,
in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione, secondo le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza
sindacale unitaria.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura gestionale e deve
contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei
relativi profili professionali compatibili con i piani di
reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico, la riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di
integrazione salariale puo' essere richiesto per un periodo non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60 mesi dal
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo
diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento
del diritto, con esclusione del periodo gia' coperto dalla
contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di con-sultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici
di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo puo'
essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di
costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita una
riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di
lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione
e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle politiche
sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al
presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e di
riqualificazione che puo' intendersi assolto, previa idonea
certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento
necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a
garantire l'effettivita' della formazione necessarie per fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a
cui sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e' parte integrante
del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le
modalita' attuative, il numero complessivo dei lavoratori
interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri
atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i
requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con l'utilizzo di
altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8
milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno
2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni per
l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 41 del
decreto legislativo 14 novembre 2015, n. 148, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, nonche' dal comma 2 del presente
articolo si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero;
d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno
2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni di euro
per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. I contratti di solidarieta' espansiva sottoscritti ai sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e le relative agevolazioni
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.". ))