Art. 28
Semplificazioni per la definizione
dei patti territoriali e dei contratti d'area
1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle
agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e
le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione
delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione
degli importi spettanti e' autorizzata sulla base delle predette
dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla
data di emanazione (( del decreto di cui al secondo periodo )) ai
sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non
presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il
Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici
con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con salvezza degli importi gia' erogati sulla
base dei costi e delle spese sostenute.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del
nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni,
anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare
l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il
predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una
relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da
pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati
controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila
euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti
territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti
controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti in favore delle imprese
beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni gia' autorizzate,
nonche' le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i
controlli e le ispezioni ((,)) le risorse residue dei patti
territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate
per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di
servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
predette risorse, nonche' la disciplina per l'attuazione dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti
e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato
capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della
gestione dei Patti territoriali.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per
l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni (( dal )) 2022 al 2025, si provvede
ai sensi dell'articolo 50.