(( Art. 28 bis
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147
1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata
nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel caso di
interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione
della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo
indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al presente
comma e ha validita' di sei mesi dalla data della presentazione del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo
caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione».
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