(( Art. 28 bis 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                      15 settembre 2017, n. 147 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «A decorrere  dalla  data  indicata
nel decreto  di  cui  al  comma  3,  l'ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ovvero un'interruzione  dei  trattamenti  previsti  dall'articolo  4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013»; 
  b) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Nel  caso  di
interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il  periodo  di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente  sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione
della  situazione  lavorativa  del  lavoratore  dipendente  a   tempo
indeterminato. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al  presente
comma e ha validita' di sei mesi dalla data della  presentazione  del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella  fruizione  dei  trattamenti;  in  quest'ultimo
caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione».
))