Art. 29
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start
e Digital Transformation
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta
mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i
limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili e' innalzato a 3 milioni di euro per le imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter. -
(Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere
cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento.».
2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita' atte a consentire la maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu' recente costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai
sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e il contenimento
degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza,
con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblcato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori
dei singoli interventi.
4. La revisione di cui al comma 3 e' improntata alla
semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso,
concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e di
rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati,
anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai
proponenti, nonche', per gli interventi di riqualificazione delle
aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media
dimensione, (( anche in coerenza con le linee strategiche del Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ))
con decreto del Ministero dello sviluppo economico (( , sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, )) sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi
ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo
29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la
realizzazione dei progetti di trasformazione (( tecnologica )) e
digitale aventi le seguenti caratteristiche:
a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, ((
cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a
soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate
all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e
della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software,
alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il
coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie
quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via
internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati
(electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per
l'in-store customer experience, system integration applicata
all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale,
internet of things; ))
b) presentare un importo di spesa almeno pari a (( 50.000 ))
euro.
7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese
devono possedere, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero
e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere ((
nonche', al fine di accrescerne la competitivita' e in via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le
imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in favore
di soggetti disabili ));
c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro (( 100.000 ));
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
(( 7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a
dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il
consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto
promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), puo' essere
conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato. ))
8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(( 9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del
processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la
crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche
che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della
pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze
degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario
digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire
maggiore efficienza, tempestivita' e uniformita' in tutto il
territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in
modalita' digitale nonche' di servizi evoluti, in mobilita' a
domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi,
anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del
commercio elettronico, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono stabilite, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore nel caso
in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente
prestato.
9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione
di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma
9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'.
9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla
distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di
dividendi delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per
le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole:
«in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 10 per cento» e, al terzo periodo, le parole:
«dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».
9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o
che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi
9-bis e 9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni,
assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio.
9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma
9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, delle
informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla
disponibilita' di servizi digitali in mobilita' a domicilio,
specificandone la natura e il costo.
9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti
per le attivita' necessarie, il servizio di interesse economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per una durata pari a quella
dell'affidamento del servizio universale.
9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma 9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e
culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e l'affidamento della
realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per
l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete logistica dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione
della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei
seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata
operativita' della carta attraverso l'impiego delle proprie
dotazioni:
a) gestione di servizi pubblici;
b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti;
c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione;
d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture
fisiche e logistiche. ))