Art. 30 
 
       Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
           energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale
sostenibile. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), come di seguito indicato: 
    a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000
abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; 
    b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; 
    c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; 
    d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; 
    e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; 
    f) ai Comuni (( con popolazione compresa )) tra 100.001 e 250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; 
    g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00. 
  3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere
pubblichein materia di: 
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio
energetico degli edifici di proprieta'  pubblica  ((  e  di  edilizia
residenziale pubblica )), nonche' all'installazione di  impianti  per
la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche. 
  4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: 
    a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali
di investimento europeo; 
    b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno
2019. 
  5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019. 
  6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da
parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base
dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il
saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata,
nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico
anche sulla base dei dati (( inseriti nel sistema )) di  monitoraggio
di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine  al  collaudo  e
alla regolare esecuzione dei lavori. 
  8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali. 
  9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione. 
  10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
sottosezione Opere pubbliche. 
  11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di
monitoraggio, (( di cui all'articolo )) 1, comma 703, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce
«Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita». 
  12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo
economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di
cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito
decreto ministeriale. 
  14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00. 
  (( 14-bis. Per stabilizzare  i  contributi  in  conto  capitale  ai
comuni  per  interventi  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al  presente  articolo,  a  decorrere
dall'anno  2020  e'  autorizzata  l'implementazione   del   programma
pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al  comma  1.  A
partire dall'anno 2020, le effettive disponibilita' finanziarie  sono
ripartite con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune
un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di
cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei  lavori
entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che  non  rispettano  il
citato  termine  decadono   automaticamente   dall'assegnazione   del
contributo e le relative risorse rientrano nella  disponibilita'  del
fondo  di  cui  al  comma  14-quater.  Si   applicano,   per   quanto
compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. 
  14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo
scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di
scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A
tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo
di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei
lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al
presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di
ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10 ), di cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2 ), di cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo
regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di
riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e
adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria,
in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36,
in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639
e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con
il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita',
i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario
straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli
interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate
nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni,
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
  b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per
contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1°
giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli
gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del
presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul
contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo
i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media
risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012
supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari
assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al
presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio. ))