(( Art. 30 bis
Norme in materia di edilizia scolastica
1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici
pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di
finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente
al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip
Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli
atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da
parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
2. Qualora la societa' Consip Spa e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa -
Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro
il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali
possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di
importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione
dei soggetti invitati.
3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa
in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni
dall'avvenuta ultimazione dei lavori. ))