(( Art. 30 quater 
 
   Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 
 
  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto. 
  2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la
conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto
percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da
eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente. 
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n.145, le parole:  «1°  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2020». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ))