Art. 17 
 
 
                   Garanzia sviluppo media impresa 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita,
nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione
speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di
importo  massimo  garantito  di  euro   5   milioni   e   di   durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e
finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni
materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150
milioni di euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le
condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della
sezione speciale. 
  2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le
garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti
l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di
euro.». 
  2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23  dicembre
2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio
2014, n.  9,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'importo massimo garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo». Il comma  2  dell'articolo  14  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  giugno   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172  del  26  luglio  2014,  e'
abrogato. 
  3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate
a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro  delle
attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
del 21 Aprile 1999 n.  47,  sulla  riserva  di  cui  al  Decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 gennaio  2014,  sono  utilizzate
per le finalita' generali del predetto Fondo. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui  all'art.  17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. ». 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  39  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 39  (Misure  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese). - (Omissis). 
                4. La garanzia del Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'
          essere  concessa,  a  titolo  oneroso,  su  portafogli   di
          finanziamenti  erogati  alle  imprese  con  un  numero   di
          dipendenti non superiore a 499  da  banche  e  intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'art.
          106 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e
          successive  modificazioni.   Per   le   garanzie   concesse
          nell'ambito  di  portafogli  di   finanziamenti   l'importo
          massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
          nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea,  a  3,5
          milioni di euro. Con decreto di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 12  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   «Destinazione
          Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
          e media impresa). - (Omissis). 
                6-bis. In  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dalla
          legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'art.
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, puo' essere  concessa  in  favore  delle  societa'  di
          gestione del risparmio che, in nome e per conto  dei  fondi
          comuni  di  investimento  da  esse  gestiti,  sottoscrivano
          obbligazioni o titoli  similari  di  cui  all'art.  32  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  emessi  da  piccole   e   medie
          imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di
          singole operazioni  di  sottoscrizione  di  obbligazioni  e
          titoli similari sia di portafogli di operazioni.  L'importo
          massimo  garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
          finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al
          secondo periodo, non puo' essere superiore a 5  milioni  di
          euro a valere sulle disponibilita' del  citato  Fondo.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
          i  requisiti  e   le   caratteristiche   delle   operazioni
          ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia,  i
          criteri di  selezione  nonche'  l'ammontare  massimo  delle
          disponibilita' finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla
          copertura del rischio  derivante  dalla  concessione  della
          garanzia di cui al presente articolo. 
                (Omissis).». 
              - La Delibera CIPE del 21 aprile 1999,  n.  47  recante
          «Consorzi di garanzia collettiva fidi indirizzi  e  criteri
          utilizzo risorse» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          162 del 13 Luglio 1999. 
              - Il decreto del Ministro dello Sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  15
          gennaio 2014 recante «Disposizioni per il rafforzamento del
          Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 08-03-2014  -
          Suppl. Ordinario n. 18.