Art. 18 
 
 
         Norme in materia di semplificazione per la gestione 
                  del Fondo di garanzia per le PMI 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e
dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane
in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto  dalla
delibera. 
  3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di
finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita'
del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti
di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come
definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di
attivita' ammissibili all'intervento del Fondo. 
  4. Ai fini di cui al comma 3: 
    a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale
una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di
potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali,  tramite
piattaforme on-line, fondi  rimborsabili  per  uso  personale  o  per
finanziare un progetto; 
    b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale
famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme
on-line, da una pluralita' di investitori. 
  5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e
nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3,
dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding
preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di
cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che
deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto
finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di
retrocessione  ai  soggetti  finanziatori   delle   somme   derivanti
dall'eventuale escussione e liquidazione della  garanzia,  nonche'  i
criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme  di  cui
al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della  modalita'  di
determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del
modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto
delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a
particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del
risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
normativa tecnica della Banca d'Italia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997,  n.  59),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 18 (Funzioni e compiti conservati allo  Stato).
          - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni  amministrative
          concernenti: 
                  a) i brevetti e la  proprieta'  industriale,  salvo
          quanto  previsto   all'art.   20   del   presente   decreto
          legislativo; 
                  b) la classificazione delle tipologie di  attivita'
          industriali ai sensi dell'art.  2  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675; 
                  c) la  determinazione  dei  campioni  nazionali  di
          unita' di misura; la conservazione dei prototipi  nazionali
          del chilogrammo e del metro; la  definizione  di  norme  in
          materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di
          strumenti di misura; 
                  d) la  definizione  dei  criteri  generali  per  la
          tutela dei consumatori e degli utenti; 
                  e)  le  manifestazioni  a   premio   di   rilevanza
          nazionale; 
                  f) la classificazione delle sostanze che presentano
          pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
          norme  da  osservarsi  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei
          relativi  opifici,  stabilimenti  o  depositi  e   per   il
          trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
          derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773; 
                  g) le industrie operanti nel settore  della  difesa
          militare,   ivi   comprese    le    funzioni    concernenti
          l'autorizzazione  alla  fabbricazione,  all'importazione  e
          all'esportazione di armi da guerra; 
                  h) la fabbricazione, l'importazione,  il  deposito,
          la vendita e il trasporto  di  armi  non  da  guerra  e  di
          materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la
          vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili
          e delle munizioni commerciali; 
                  i)   la   classificazione   dei   gas   tossici   e
          l'autorizzazione per il relativo impiego; 
                  l)  le  prescrizioni,  il  ritiro  temporaneo   dal
          mercato  e  il  divieto  di  utilizzazione  in  materia  di
          macchine, prodotti e  dispositivi  pericolosi,  nonche'  le
          direttive e le competenze in materia di certificazione, nei
          limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
                  m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in
          crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile  1979,  n.
          95, e successive modifiche; 
                  n) la determinazione dei criteri  generali  per  la
          concessione,  per  il  controllo  e  per   la   revoca   di
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,  benefici
          di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di  dati
          e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
          fini di monitoraggio e  valutazione  degli  interventi,  la
          fissazione dei limiti  massimi  per  l'accesso  al  credito
          agevolato alle imprese industriali, la  determinazione  dei
          tassi minimi di  interesse  a  carico  dei  beneficiari  di
          credito agevolato; 
                  o)  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,
          sovvenzioni,  incentivi,  benefici  di   qualsiasi   genere
          all'industria, nei  casi  di  cui  alle  lettere  seguenti,
          ovvero in caso  di  attivita'  o  interventi  di  rilevanza
          economica strategica o  di  attivita'  valutabili  solo  su
          scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
          l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita'  fra
          gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  la
          Conferenza Stato-regioni; 
                  p) la concessione di agevolazioni,  anche  fiscali,
          di  contributi,  incentivi,  benefici  per   attivita'   di
          ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per  le  aree
          depresse; 
                  q) la gestione del fondo speciale  per  la  ricerca
          applicata e del fondo speciale rotativo  per  l'innovazione
          tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
                  r)  la  gestione  del  fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662; 
              s) le prestazioni, i  servizi,  le  agevolazioni  e  la
          gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui  alla
          legge 24 maggio 1977, n.  227,  nonche'  la  determinazione
          delle  tipologie   e   caratteristiche   delle   operazioni
          ammissibili al contributo e delle condizioni,  modalita'  e
          tempi della loro concessione; 
                  t) la determinazione  delle  caratteristiche  delle
          macchine utensili, del prezzo di vendita,  delle  modalita'
          per l'applicazione e  il  distacco  del  contrassegno,  dei
          modelli del certificato di origine e dei registri speciali,
          ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 
                  u)   l'individuazione,   sentita   la    Conferenza
          unificata,   delle   aree   economicamente   depresse   del
          territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e
          la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di   intervento
          pubblico nelle aree economicamente depresse del  territorio
          nazionale,  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle
          grandi  infrastrutture  a  carattere  interregionale  o  di
          interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; 
                  v) il coordinamento delle intese  istituzionali  di
          programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  dei  connessi  strumenti   di
          programmazione negoziata; 
                  z) l'attuazione delle misure di cui alla  legge  25
          febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile  e  al
          decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  44,  per
          l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; 
                  aa)   l'attuazione   delle   misure   di   cui   al
          decreto-legge 22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per  la
          disciplina  organica  dell'intervento  nel  Mezzogiorno   e
          agevolazioni alle attivita' produttive. A  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          le direttive per la concessione delle agevolazioni  di  cui
          al predetto decreto-legge  n.  415,  sono  determinate  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          ad eccezione di quelle per le agevolazioni  previste  dalla
          lettera p) del presente comma; 
                  bb)  la  concessione  di   sovvenzioni   e   ausili
          finanziari  ai  soggetti   operanti   nel   settore   della
          cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213,
          e successive modificazioni e integrazioni. 
              - Il testo del comma 100 dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle Note all'art. 17. 
              - Si riporta il testo del comma 48  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
                «48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'art. 47 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato di amministrazione istituito  ai  sensi  dell'art.
          15,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e
          successive  modificazioni.  Il  Ministero  dello   sviluppo
          economico comunica al gestore del Fondo  i  nominativi  dei
          componenti del consiglio di gestione, che e'  istituito  ai
          sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
          1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
          l'adozione del provvedimento di costituzione del  consiglio
          di gestione da parte del gestore decade l'attuale  comitato
          di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
          2008. La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge  28  giugno
          2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia  per  la
          prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
          garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del  Fondo  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della  garanzia  del
          Fondo. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro con delega alle politiche giovanili  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato  il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. 
                (Omissis).».