Art. 18 bis 
 
Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28  maggio  1981,
  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
  n. 394 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da
quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea
in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   6   del   citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6  (Sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
          alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
          anche diversi da quelli dell'Unione europea possono  fruire
          di agevolazioni finanziarie nei limiti  e  alle  condizioni
          previsti dalla vigente  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di importanza  minore  (de  minimis)  e  comunque  in
          conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
          Stato. 
                2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: 
                  a)   la   realizzazione   di    programmi    aventi
          caratteristiche di investimento finalizzati  al  lancio  ed
          alla  diffusione  di  nuovi  prodotti  e   servizi   ovvero
          all'acquisizione di nuovi mercati per  prodotti  e  servizi
          gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
          assicurare in prospettiva la presenza stabile  nei  mercati
          di riferimento; 
                  b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'
          collegati  ad  investimenti  italiani  all'estero,  nonche'
          programmi  di  assistenza  tecnica  collegati  ai  suddetti
          investimenti; 
                  c) altri interventi prioritari. 
                3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati  i
          termini, le modalita' e le condizioni degli interventi,  le
          attivita' e  gli  obblighi  del  gestore,  le  funzioni  di
          controllo nonche' la composizione e i compiti del  Comitato
          per l'amministrazione del fondo di cui  al  comma  4.  Sino
          alla emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e
          le procedure attualmente vigenti. 
                4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti   sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo rotativo,  con  riserva  di  destinazione
          alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. 
                5. E' abrogato il decreto-legge 28  maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4  dell'art.  2  e
          degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la
          legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4
          e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
          dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 
                6. I riferimenti alle norme  abrogate  ai  sensi  del
          presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art.  25  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   143,   devono
          intendersi   sostituiti   dal   riferimento   al   presente
          articolo.».