Art. 18 ter 
 
 
        Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» 
 
  1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di  incremento
dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'  delle  pubbliche
amministrazioni previsti negli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di
partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  europei   afferenti   alla
programmazione 2014-2020 e,  in  particolare,  per  contribuire  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente,  sostenibile  e   inclusiva,   compresa   la   coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata
«Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese. 
  2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
localidi cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto
produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi
dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al
comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione. 
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui
al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere
sui fondi del programma operativo nazionale «Governance  e  capacita'
istituzionale» 2014-2020. 
  4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre
amministrazioni centrali e locali interessate. 
  5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la
condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.101. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 26 (Obblighi di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e
          le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi
          per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed
          ausili  finanziari  e  per   l'attribuzione   di   vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati. 
                2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  gli  atti
          di concessione delle sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241  del
          1990, di importo superiore a mille  euro.  Ove  i  soggetti
          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla
          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi
          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'
          pubblicati i dati consolidati di gruppo. 
                3. La pubblicazione ai sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,
          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio
          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal
          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                4.   E'   esclusa   la   pubblicazione    dei    dati
          identificativi  delle  persone  fisiche  destinatarie   dei
          provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da  tali
          dati sia  possibile  ricavare  informazioni  relative  allo
          stato  di  salute  ovvero  alla   situazione   di   disagio
          economico-sociale degli interessati.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
          «Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
          205.