Art. 18 quater 
 
 
    Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione 
 
  1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo  per  operazioni  di
venture capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati  non  appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. 
  2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono
consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al
capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui
al comma 1. 
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,
n. 84, le parole: «fino  al  40  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento  di
cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di
lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le partecipazioni». 
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei
casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso
in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo
1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa
diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio
nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le
modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le
sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo
precedente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 932 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non
          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, sono unificati in un unico fondo.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  5  della
          legge  21  marzo  2001,  n.   84   (Disposizioni   per   la
          partecipazione   italiana   alla   stabilizzazione,    alla
          ricostruzione  e   allo   sviluppo   di   Paesi   dell'area
          balcanica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Utilizzazione delle  risorse  attribuite  al
          Ministero del commercio con l'estero). - (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio   con
          l'estero e' definita, tenendo  conto  degli  indirizzi  del
          Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di  cui
          al comma 1, tra le seguenti finalita': 
                  a) concessione, da parte del soggetto gestore degli
          interventi         di         sostegno          finanziario
          all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale
          di cui all'art. 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,  di  finanziamenti  agevolati  senza
          interessi per spese relative  alla  partecipazione  a  gare
          internazionali, a programmi  di  penetrazione  commerciale,
          con particolare riguardo alle piccole e  medie  imprese,  a
          studi   di   prefattibilita'   e   fattibilita'    connessi
          all'aggiudicazione  di  commesse,  alla  realizzazione   di
          investimenti,  a  programmi  di  assistenza  tecnica  e  di
          formazione del personale.  Le  modalita',  i  criteri  e  i
          limiti di concessione e di restituzione  dei  finanziamenti
          di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal
          Comitato per  la  gestione  degli  interventi  di  sostegno
          finanziario    all'internazionalizzazione    del    sistema
          produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'art. 25, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal  soggetto
          gestore e' determinato ai sensi delle stesse convenzioni; 
                  b)  concessione,  ai   soggetti   beneficiari   dei
          finanziamenti di cui  alla  lettera  a),  di  una  garanzia
          integrativa e sussidiaria non superiore  all'80  per  cento
          dell'ammontare  del   finanziamento,   con   le   modalita'
          stabilite dall'art. 11, comma 4, della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41; 
                  c) istituzione presso la SIMEST  Spa  di  un  fondo
          autonomo e distinto dal patrimonio della societa'  medesima
          con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per
          l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni
          societarie fino al  49  per  cento  del  capitale  o  fondo
          sociale  delle   societa'   o   imprese   partecipate.   Le
          partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
          a valori correnti, entro otto anni  dall'acquisizione.  Con
          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  sono
          determinate,   sulla   base    dei    relativi    standards
          internazionali,   le   modalita'   di   remunerazione    da
          riconoscere alla SIMEST Spa a valere  sulle  disponibilita'
          finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui  alla
          presente lettera, la SIMEST  Spa  puo'  stipulare  apposite
          convenzioni con finanziarie regionali o interregionali; 
                  d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale  per
          il commercio estero, di promozione  e  di  assistenza  alle
          imprese nonche' di costituzione di centri di monitoraggio e
          informazione in Italia e nei Balcani e  di  formazione  nel
          commercio estero e nei processi  di  internazionalizzazione
          di giovani laureati, personale  tecnico  e  manageriale  di
          imprese italiane e dei Paesi dell'area dei  Balcani,  anche
          attraverso  l'attivazione  dell'Antenna  Adriatica   e   di
          eventuali  altre  strutture  analoghe  nei  propri   uffici
          situati nelle regioni adriatiche; 
                  e) attivita' di promozione  e  di  assistenza  alle
          imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e  di  FDL
          Servizi srl; 
                  f) promozione e finanziamento da parte  dell'Unione
          italiana delle camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura, nell'ambito  di  una  sezione  speciale  dei
          finanziamenti previsti per progetti  del  sistema  camerale
          dal proprio fondo di perequazione, di  progetti  presentati
          da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza
          e qualificazione; 
              g)  acquisizione,  da  parte  della  FINEST  Spa,   con
          finalita' di capitale di rischio (venture capital),  e  per
          interventi  nell'area  dei   Balcani,   di   partecipazioni
          societarie fino al  40  per  cento  del  capitale  o  fondo
          sociale di piccole e medie imprese, di  cui  alla  legge  9
          gennaio 1991, n. 19. A tale scopo  e'  istituito  un  fondo
          autonomo e distinto dal patrimonio della societa'.  Ciascun
          intervento di cui alla presente  lettera  non  puo'  essere
          superiore  a  1  miliardo   di   lire   e,   comunque,   le
          partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
          a valori correnti, entro otto anni  dall'acquisizione.  Con
          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  sono
          determinate,   sulla   base    dei    relativi    standards
          internazionali,   le   modalita'   di   remunerazione    da
          riconoscere alla FINEST Spa a valere  sulle  disponibilita'
          finanziarie del fondo stesso. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.  1
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
                «Art. 1 (Rafforzamento del  sistema  doganale,  lotta
          alla contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione
          del sistema produttivo). - (Omissis). 
                12. I benefici e le agevolazioni  previsti  ai  sensi
          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273, non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese  che,
          investendo all'estero, non prevedano  il  mantenimento  sul
          territorio nazionale delle attivita' di ricerca,  sviluppo,
          direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
          delle attivita' produttive. 
                (Omissis).».