Art. 19 Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019. 2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 48 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 18.