Art. 19 bis 
 
 
      Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo 
            dei contratti di locazione a canone agevolato 
 
  1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della
comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a
ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  2
          della legge 9  dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina  delle
          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo): 
                «Art. 2. (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei
          contratti di locazione). - (Omissis). 
                5. I contratti di locazione stipulati  ai  sensi  del
          comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,  ad
          eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima  scadenza
          del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo  del
          medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
          fatta salva la facolta' di disdetta da parte  del  locatore
          che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare  sullo
          stesso  le  opere  di  cui  all'art.  3,   ovvero   vendere
          l'immobile alle condizioni e con le  modalita'  di  cui  al
          medesimo art. 3.  Alla  scadenza  del  periodo  di  proroga
          biennale ciascuna delle parti ha  diritto  di  attivare  la
          procedura per il  rinnovo  a  nuove  condizioni  o  per  la
          rinuncia al rinnovo del contratto  comunicando  la  propria
          intenzione con lettera raccomandata  da  inviare  all'altra
          parte almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In  mancanza
          della comunicazione il contratto e'  rinnovato  tacitamente
          alle medesime condizioni. 
                (Omissis).».