Art. 19 ter Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa»; b) il comma 200 e' sostituito dal seguente: «200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuita', e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito e' ricono-sciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»; c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente: «201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201»; d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 199, 200, 201, 201-bis e 202 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: «199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalita' il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa. 200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a concordato preventivo con continuita' aziendale, e i professionisti, che risultano parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e 224, 218 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al precedente periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore e il commissario o liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito e' riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi. 201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese e dei professionisti di cui al comma 200. 201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201. 202. In caso di assoluzione dei debitori imputati di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201.».