Art. 19 ter 
 
 
            Disposizioni relative al Fondo per il credito 
              alle aziende vittime di mancati pagamenti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 199,  le  parole:  «alle  aziende  vittime  di  mancati
pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime  di  mancati
pagamenti» e le parole: «altre  aziende  debitrici»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di
impresa»; 
  b) il comma 200 e' sostituito dal seguente: 
  «200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese,
definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in
concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e
medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o
iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il
curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono
costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al
presente comma,  ovvero  il  cui  credito  e'  ricono-sciuto  da  una
sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»; 
  c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente: 
  «201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del
finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in
pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto
dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui
al comma 201»; 
    d) al comma  202,  le  parole:  «delle  aziende  imputate  per  i
delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 199, 200, 201,  201-bis
          e 202 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'
          istituito il Fondo per il credito alle vittime  di  mancati
          pagamenti, con una dotazione di 10 milioni  di  euro  annui
          per  il  triennio  2016-2018,  avente  come  finalita'   il
          sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in  crisi
          a causa della mancata corresponsione di denaro da parte  di
          propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa. 
                200. Possono accedere al Fondo di cui al  comma  199,
          con le modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e
          medie imprese, come definite ai  sensi  dell'art.  3  della
          direttiva  2013/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  anche  se   ammesse   a
          concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,  e   i
          professionisti,  che   risultano   parti   offese   in   un
          procedimento penale, pendente alla  data  di  presentazione
          delle domande di accesso al Fondo,  a  carico  di  debitori
          imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del
          codice penale, 2621 del codice civile, 216  e  223,  217  e
          224, 218 e 225 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267.
          Possono altresi' accedere  al  Fondo  le  piccole  e  medie
          imprese di cui al precedente  periodo  e  i  professionisti
          ammessi o iscritti al passivo di una procedura  concorsuale
          per la quale il curatore e  il  commissario  o  liquidatore
          giudiziale si sono costituiti  parte  civile  nel  processo
          penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il  cui
          credito e'  riconosciuto  da  una  sentenza  definitiva  di
          condanna per i reati medesimi. 
                201.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti
          disposizioni in materia di aiuti  di  Stato,  i  limiti,  i
          criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
          agevolati da parte dello Stato nei confronti delle  imprese
          e dei professionisti di cui al comma 200. 
                201-bis.  Il  provvedimento  di  concessione   e   di
          erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma  201
          e' adottato anche in pendenza della verifica da  parte  del
          Ministero dello  sviluppo  economico  della  correttezza  e
          della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che
          hanno formulato richiesta di accesso al  Fondo  di  cui  al
          comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
          titolo di acconto, per un importo pari al 50 per  cento  di
          quanto dovuto e il saldo  e'  corrisposto  all'esito  della
          verifica. Il provvedimento e' comunque revocato  quando  e'
          accertata la carenza dei suoi presupposti, con  conseguente
          recupero  delle  somme  anticipate  a  titolo  di  acconto,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al  comma
          201. 
                202. In caso di assoluzione dei debitori imputati  di
          cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei  finanziamenti
          agevolati sono  tenuti  al  rimborso  delle  somme  erogate
          secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al  comma
          201.».