Art. 19 ter
Disposizioni relative al Fondo per il credito
alle aziende vittime di mancati pagamenti
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati
pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati
pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite
dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attivita' di
impresa»;
b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:
«200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese,
definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in
concordato preventivo con continuita', e i professionisti parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e
medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o
iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il
curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono
costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al
presente comma, ovvero il cui credito e' ricono-sciuto da una
sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
«201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del
finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in
pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo
economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a
titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto
dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al comma 201»;
d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i
delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 199, 200, 201, 201-bis
e 202 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come
modificato dalla presente legge:
«199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'
istituito il Fondo per il credito alle vittime di mancati
pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui
per il triennio 2016-2018, avente come finalita' il
sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi
a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di
propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa.
200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199,
con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e
medie imprese, come definite ai sensi dell'art. 3 della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a
concordato preventivo con continuita' aziendale, e i
professionisti, che risultano parti offese in un
procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori
imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del
codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e
224, 218 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e medie
imprese di cui al precedente periodo e i professionisti
ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale
per la quale il curatore e il commissario o liquidatore
giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo
penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui
credito e' riconosciuto da una sentenza definitiva di
condanna per i reati medesimi.
201. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i
criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese
e dei professionisti di cui al comma 200.
201-bis. Il provvedimento di concessione e di
erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201
e' adottato anche in pendenza della verifica da parte del
Ministero dello sviluppo economico della correttezza e
della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che
hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al
comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a
titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di
quanto dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della
verifica. Il provvedimento e' comunque revocato quando e'
accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente
recupero delle somme anticipate a titolo di acconto,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma
201.
202. In caso di assoluzione dei debitori imputati di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti
agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma
201.».