Art. 20 
 
 
                Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  0a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario,» sono  inserite  le  seguenti:
«nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano  nei  confronti
delle piccole e medie imprese,»; 
    a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle
parole «4 milioni di euro»; 
    b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto
contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti:  «,  sulla  base
delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla
realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
aggiunto  il  seguente:  «In  caso  difinanziamento  di  importo  non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica
soluzione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  2  (Finanziamenti  per  l'acquisto  di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e  medie  imprese).  -  1.  Al  fine   di   accrescere   la
          competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
          piccole   e   medie   imprese,   come   individuate   dalla
          Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio
          2003, possono accedere a finanziamenti e  ai  contributi  a
          tasso  agevolato  per  gli  investimenti,  anche   mediante
          operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
          beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi   di
          fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
          hardware, in software ed in tecnologie digitali. 
                2. I finanziamenti di cui al comma 1  sono  concessi,
          entro il 31  dicembre  2016  (21),  dalle  banche  e  dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli  altri
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'art. 106, comma 1, del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  statutariamente
          operano  nei  confronti  delle  piccole  e  medie  imprese,
          purche' garantiti da banche aderenti  alla  convenzione  di
          cui al comma 7,  a  valere  su  un  plafond  di  provvista,
          costituito, per le  finalita'  di  cui  all'art.  3,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 
                3. I finanziamenti di cui al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  4  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
          decreto di cui al comma 5. 
                4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
          dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il
          medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non
          superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in
          un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,
          secondo periodo. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
                6. I finanziamenti di cui al comma 1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
                7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.a.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare: 
                  a) delle condizioni e dei criteri  di  attribuzione
          alle banche e agli intermediari  di  cui  al  comma  2  del
          plafond di provvista di cui  al  comma  2,  anche  mediante
          meccanismi  premiali  che  favoriscano  il  piu'   efficace
          utilizzo delle risorse; 
                  b)  dei  contratti  tipo  di  finanziamento  e   di
          cessione del credito in garanzia per  l'utilizzo  da  parte
          delle banche e degli intermediari di cui al comma  2  della
          provvista di cui al comma 2; 
                  c) delle attivita' informative, di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo. 
                8. L'importo massimo  dei  finanziamenti  di  cui  al
          comma 1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla
          base delle risorse disponibili  ovvero  che  si  renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.a.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
                8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca. 
                8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi
          di cui al comma 4 si provvede a valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all'art. 23, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta  contabilita'  sono
          versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo  periodo,
          e i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
          medesime finalita'.».