Art. 21 
 
 
                   Sostegno alla capitalizzazione 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di
cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di
capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di
investimento. 
  2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69
del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di
capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a
sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare
in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di
ammortamento del predetto finanziamento. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo
restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla
applicabile normativa dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato,   sono   rapportati   agli   interessi   calcolati,   in   via
convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: 
    a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
    b) 3,575 per cento, per le medie imprese. 
  4. Per la concessione del contributo di cui al  presente  articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro  10  milioni  per
l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal  2020  al
2023 e di euro 10 milioni per l'anno  2024.  Al  fine  di  assicurare
l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle
annualita' previste. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono
stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di  cui
al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le
modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche'
le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato
rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la  realizzazione  del
predetto piano di capitalizzazione. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge  n.  69
          del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, e' riportato nelle Note all'art. 20. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «200. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  1,
          comma  40,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          integrata di 48 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  96
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023  e
          di 48 milioni di euro per  l'anno  2024.  Si  applicano  la
          riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine di
          cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse  che,  al
          30 settembre di ciascun anno  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  non  risultano
          utilizzate  per   la   riserva   citata   rientrano   nelle
          disponibilita' complessive della misura.». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge
          n.  400  del  1988  e'  riportato   nelle   Note   all'art.
          16-quinquies.