Art. 23 
 
 
                          Cartolarizzazioni 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 4, comma 3,  dopo  le  parole:  «l'articolo  65  e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto
legislativo»; 
  0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo»; 
    a) all'articolo 4, comma 4-ter: 
      1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le
seguenti: «in qualunque forma»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di
credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti
di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al
citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993
cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si
applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3,
commi 2 e 2-bis.»; 
    b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole
«derivanti dalla titolarita'» sono inserite le seguenti: «,  in  capo
alla societa' di cui all'articolo 7.2»; 
    c) all'articolo 7.1: 
      1) al comma 3: 
  1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le  seguenti:
«ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo»; 
        1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il
finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita'
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'   societa'   veicolo
d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto
sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare,
nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione,
direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il
debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli
altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a
garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il
trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario,
nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le
stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate
in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei
titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al
presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da
quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di
cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi
dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.». 
      3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
  «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il  trasferimento
a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei  beni
e diritti di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo
d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito,  e  le  garanzie  di
qualunque tipo, da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  in
favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e
diritti acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del
comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni  di
credito. 
  4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e
rapporti di locazione  finanziaria  e  dei  beni  derivanti  da  tale
attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili
alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle
cessioni di immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing  risolti  o
altrimenti cessati per  fatto  dell'utilizzatore  effettuate  alla  e
dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni  nei  pubblici
registri  e  volture  catastali  effettuate  a  qualunque  titolo  in
relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'   veicolo
d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa. 
  4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il  successivo
trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa,
della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,  sui  beni
immobili acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  in  relazione
all'operazione  di  cartolarizzazione,  le   imposte   di   registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione  che
l'acquirente dichiari, nel relativo  atto,  che  intende  trasferirli
entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non  si  realizzi  tale
condizione entro il quinquennio successivo, le imposte  di  registro,
ipotecaria e  catastale  sono  dovute  dall'acquirente  nella  misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per  cento,
oltre agli interessi di mora di cui all'articolo  55,  comma  3,  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
  4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui  al  comma  4-quater
emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente
ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  In  caso  di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel
quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni
indicate nella predetta nota.». 
      4) al comma 5: 
        1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono
sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la  societa'  veicolo
d'appoggio »; 
        1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono  sostituite
dalle seguenti: « nel bilancio di una banca  o  di  un  intermediario
finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »; 
        1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa'
veicolo» sono inserite le seguenti: « d'appoggio ». 
    d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 7.2.  -  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni  mobili
registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis),  non  possono  svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  b-bis).  Delle  obbligazioni  nei
confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore
nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al
comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo. 
  2. Per ogni  operazione  sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni,
nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di
cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa'
stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa'
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle
controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.». 
  d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67,
quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo». 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 4-ter  dell'art.
          4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  (Disposizioni  sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Modalita' ed efficacia  della  cessione).  -
          (Omissis). 
                3. Ai pagamenti effettuati dai debitori  ceduti  alla
          societa' cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  l'art.  164,
          comma 1, e l'art. 166 del medesimo decreto legislativo. 
                4.   Per   le   operazioni    di    cartolarizzazione
          disciplinate dalla presente legge i termini di due  anni  e
          di un anno previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e  successive  modificazioni,  ovvero,  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, dall'art.  166  del  medesimo  decreto
          legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed  a  tre
          mesi. 
                4-bis. (Omissis). 
                4-ter. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da
          aperture di credito in qualunque forma, anche  regolate  in
          conto corrente, il diritto di rendere esigibile il  credito
          ceduto  e'  esercitato  dalla   societa'   cessionaria   in
          conformita' alle previsioni del relativo  contratto  o,  in
          mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
          Nel caso di cessione di crediti aventi  le  caratteristiche
          di cui al successivo art. 7.1, comma 1,  la  banca  cedente
          puo', altresi', trasferire ad  una  banca  o  intermediario
          finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art. 58 del  medesimo
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  gli  impegni  o  la
          facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di
          apertura di credito o affidamento, separatamente dal  conto
          cui l'apertura di credito  e'  collegata  e  mantenendo  la
          domiciliazione  del  conto  medesimo.   A   seguito   della
          cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a
          essere  imputati  ai  debiti  nascenti  dai  contratti   di
          apertura di  credito  o  di  affidamento,  anche  se  sorti
          successivamente  alla  cessione,   secondo   le   modalita'
          contrattualmente  previste.   Gli   incassi   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della
          banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
          ad altre operazioni. Su  ciascun  patrimonio  separato  non
          sono ammesse azioni  da  parte  di  creditori  diversi  dai
          portatori dei titoli ovvero dalla banca  o  dalla  societa'
          finanziaria  di  cui  al  citato  art.  106   del   decreto
          legislativo n. 385 del 1993  cessionarie  degli  impegni  o
          delle  facolta'  di  erogazione.  Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 2-bis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, 7.1, e
          7-bis, comma 4, della citata legge n. 130  del  1999,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Altre  operazioni).  -  1.  Le  disposizioni
          della presente legge si applicano, in quanto compatibili: 
                  a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente  i  titoli,  avente
          per  effetto  il  trasferimento  del  rischio  inerente  ai
          crediti nella misura e alle condizioni concordate; 
                  b) alle cessioni a fondi  comuni  di  investimento,
          aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  b-bis) alle  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
          proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'
          di  cui  all'art.  7.2  di  beni  immobili,   beni   mobili
          registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto  i
          medesimi beni. 
                (Omissis).» 
                «7.1. Cartolarizzazione  di  crediti  deteriorati  da
          parte di banche e intermediari finanziari. 
                1.  Alle  cessioni  di  crediti,   qualificati   come
          deteriorati  in  base  alle   disposizioni   dell'autorita'
          competente, ceduti  da  banche  e  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo di cui  all'art.  106  del  testo  unico
          bancario  aventi  sede  legale  in  Italia,  si   applicano
          altresi' le disposizioni del presente articolo. 
                2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3
          che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma  1
          possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le
          prospettive di recupero di tali crediti  e  a  favorire  il
          ritorno in bonis del debitore ceduto,  nel  rispetto  delle
          condizioni previste all'art. 1, comma 1-ter. 
                3. Nell'ambito di piani di riequilibrio  economico  e
          finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
          stipulati ai sensi  degli  articoli  124,  160,  182-bis  e
          186-bis  del  Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni ovvero, dalla data di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240  del  medesimo  decreto
          legislativo ovvero di analoghi accordi o procedure volti al
          risanamento  o  alla  ristrutturazione  previsti  da  altre
          disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione  di
          cui all'art. 3 possono acquisire  o  sottoscrivere  azioni,
          quote e altri titoli e  strumenti  partecipativi  derivanti
          dalla conversione  di  parte  dei  crediti  del  cedente  e
          concedere  finanziamenti   al   fine   di   migliorare   le
          prospettive di recupero dei crediti oggetto di  cessione  e
          di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si
          applicano in questo caso  le  disposizioni  degli  articoli
          2467 e  2497-quinquies  del  codice  civile.  Le  somme  in
          qualsiasi modo rivenienti da tali  azioni,  quote  e  altri
          titoli e  strumenti  partecipativi  sono  assimilate,  agli
          effetti della presente legge, ai pagamenti  effettuati  dai
          debitori ceduti  e  sono  destinate  in  via  esclusiva  al
          soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e
          al pagamento dei costi  dell'operazione.  Il  finanziamento
          puo' essere concesso anche ad assuntori di  passivita'  dei
          debitori ceduti ovvero a soggetti con i  quali  i  medesimi
          debitori hanno rapporti di controllo o di  collegamento  ai
          sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
                4. Possono essere  costituite  una  o  piu'  societa'
          veicolo d'appoggio, nella forma di  societa'  di  capitali,
          aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo  il  compito   di
          acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse  esclusivo
          dell'operazione  di   cartolarizzazione,   direttamente   o
          attraverso  una   o   piu'   ulteriori   societa'   veicolo
          d'appoggio,   autorizzate   ad   assumere,   totalmente   o
          parzialmente, il  debito  originario,  i  beni  immobili  e
          mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
          o costituiti, in qualunque forma, a  garanzia  dei  crediti
          oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i  beni  oggetto
          di contratti di locazione finanziaria,  anche  se  risolti,
          eventualmente insieme con  i  rapporti  derivanti  da  tali
          contratti. Il trasferimento dei  suddetti  beni  e  diritti
          puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3  dell'art.  58
          del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5  e  6  del
          medesimo articolo, anche se non avente  a  oggetto  beni  o
          rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le  stesse
          modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma
          5  del  presente  articolo.  Le  somme  in  qualsiasi  modo
          rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
          beni  e  diritti  sono  dovute   dalla   societa'   veicolo
          d'appoggio  alla  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'art. 3, sono assimilate, agli  effetti  della  presente
          legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti  e  sono
          destinate in via esclusiva al soddisfacimento  dei  diritti
          incorporati nei titoli emessi  e  al  pagamento  dei  costi
          dell'operazione. I beni, diritti e le  somme  in  qualsiasi
          modo derivanti dai  medesimi  nonche'  ogni  altro  diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di  cui  al  presente
          comma, o al successivo comma  5,  costituiscono  patrimonio
          separato a tutti  gli  effetti  da  quello  delle  societa'
          stesse e da quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Sul
          patrimonio separato non sono ammesse  azioni  da  parte  di
          creditori  diversi  dalla  societa'  di   cartolarizzazione
          nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi   dalla
          societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 
                4-bis.  Si  applicano   le   imposte   di   registro,
          ipotecaria e catastale in misura  fissa  sugli  atti  e  le
          operazioni inerenti il trasferimento  a  qualsiasi  titolo,
          anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e  diritti
          di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo
          d'appoggio, inclusi  eventuali  accolli  di  debito,  e  le
          garanzie di qualunque tipo,  da  chiunque  e  in  qualsiasi
          momento   prestate,   in   favore   della    societa'    di
          cartolarizzazione o  altro  finanziatore  ed  in  relazione
          all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e
          diritti acquistati dalle  societa'  veicolo  d'appoggio  ai
          sensi  del  comma  4,  le  relative   eventuali   surroghe,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito. 
                4-ter. Alla societa' veicolo  d'appoggio  cessionaria
          dei contratti e rapporti di  locazione  finanziaria  e  dei
          beni  derivanti  da  tale   attivita'   si   applicano   le
          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'
          che esercitano attivita'  di  locazione  finanziaria.  Alle
          cessioni  di  immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing
          risolti o altrimenti cessati  per  fatto  dell'utilizzatore
          effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'art.
          35, comma 10-ter.1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici  registri  e
          volture  catastali  effettuate  a   qualunque   titolo   in
          relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'
          veicolo d'appoggio le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura fissa. 
                4-quater. Per gli atti e i provvedimenti  recanti  il
          successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
          attivita' d'impresa, della proprieta' o di  diritti  reali,
          anche di  garanzia,  sui  beni  immobili  acquistati  dalle
          societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione  di
          cartolarizzazione, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura  fissa,  a  condizione  che
          l'acquirente  dichiari,  nel  relativo  atto,  che  intende
          trasferirli entro cinque anni dalla data di  acquisto.  Ove
          non  si  realizzi  tale  condizione  entro  il  quinquennio
          successivo, le imposte di registro, ipotecaria e  catastale
          sono dovute dall'acquirente nella  misura  ordinaria  e  si
          applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
          agli interessi di mora di cui all'art.  55,  comma  3,  del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Dalla  scadenza  del
          quinquennio  decorre  il  termine  per  il  recupero  delle
          imposte    ordinarie    da    parte    dell'amministrazione
          finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
                4-quinquies. Gli atti e i  provvedimenti  di  cui  al
          comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
          attivita'  d'impresa  sono  assoggettati  alle  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di  200
          euro ciascuna sempre che in capo  all'acquirente  ricorrano
          le condizioni previste alla nota II-bis) all'art.  1  della
          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131. In  caso  di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di
          acquisto, ovvero di rivendita nel  quinquennio  dalla  data
          dell'atto, si  applicano  le  disposizioni  indicate  nella
          predetta nota. 
                5. Qualora la cessione abbia ad  oggetto,  unitamente
          ai  beni  oggetto  di  locazione  finanziaria,  i  relativi
          contratti  di  locazione  finanziaria  ovvero  i   rapporti
          giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la
          societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4  deve  essere
          consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
          finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, anche se non facente  parte  di  un
          gruppo bancario, e deve essere  costituita  per  specifiche
          operazioni  di  cartolarizzazione  e  destinata  a   essere
          liquidata una volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni
          dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e  della
          capacita'   di   indebitamento   devono   risultare   dalla
          disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli   adempimenti
          derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
          ceduti ai sensi del presente  articolo  sono  eseguiti  dal
          soggetto che presta i servizi indicati nell'art.  2,  comma
          3,  lettera   c),   ovvero   da   un   soggetto   abilitato
          all'esercizio  dell'attivita'  di   locazione   finanziaria
          individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo.  Le
          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'
          che  esercitano  attivita'  di  locazione  finanziaria   si
          applicano integralmente alla  societa'  veicolo  d'appoggio
          cessionaria  dei  contratti   e   rapporti   di   locazione
          finanziaria e dei beni derivanti da  tale  attivita'.  Alle
          cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa'  si
          applicano  integralmente  le  agevolazioni  originariamente
          previste dall'art. 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248. 
                6. Per gli effetti di cui all'art.  4,  comma  2,  le
          cessioni effettuate  da  parte  di  banche  e  intermediari
          finanziari  ai  sensi  del  presente  articolo,  aventi  ad
          oggetto crediti non individuati in blocco, sono  pubblicate
          mediante  iscrizione   nel   registro   delle   imprese   e
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso   di
          avvenuta cessione, recante  indicazione  del  cedente,  del
          cessionario, della data  di  cessione,  delle  informazioni
          orientative sulla tipologia di rapporti da  cui  i  crediti
          ceduti derivano e sul periodo in  cui  tali  rapporti  sono
          sorti o sorgeranno, nonche' del sito  internet  in  cui  il
          cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino  alla
          loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la
          conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che  ne
          faranno  richiesta.  Dalla  data  di  pubblicazione   della
          notizia dell'avvenuta cessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          nei confronti dei debitori ceduti si producono gli  effetti
          indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le
          garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
          esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei
          pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto
          di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
          la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,
          senza  necessita'  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.
          Restano altresi' applicabili le discipline speciali,  anche
          di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
                7. Nel caso previsto dal comma  2,  la  gestione  dei
          crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla  societa'
          di cartolarizzazione di cui all'art. 3 e'  affidata  a  una
          banca o a un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo
          di cui all'art. 106 del testo unico bancario. 
                8. Nel caso previsto dal  comma  3,  la  societa'  di
          cartolarizzazione  individua  un   soggetto   di   adeguata
          competenza  e  dotato  delle  necessarie   abilitazioni   o
          autorizzazioni in conformita' alle  disposizioni  di  legge
          applicabili,  cui  sono   conferiti,   nell'interesse   dei
          portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
          e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una
          banca, un intermediario finanziario iscritto  nell'albo  di
          cui all'art. 106 del testo unico bancario, una societa'  di
          intermediazione mobiliare o una societa'  di  gestione  del
          risparmio,  lo  stesso  soggetto   verifica   altresi'   la
          conformita'  dell'attivita'  e   delle   operazioni   della
          societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 alla  legge
          e al prospetto informativo.» 
                «7-bis   (Obbligazioni   bancarie    garantite).    -
          (Omissis). 
                4. Alle cessioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'art. 2, comma 3, lettera  c),  a  soggetti  diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime  societa'  si  applica  l'art.  67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          l'art. 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo. 
                (Omissis).».