Art. 24 
 
 
                 Sblocca investimenti idrici nel sud 
 
  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del
dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di
coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che
esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva
competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per
le politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  a-bis) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto
prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai
trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al
presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di
cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri
soggetti di diritto privato comunque denominati»; 
    b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le
passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale
maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in
liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla
data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente
di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono
attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare
le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso
in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti
sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono
esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della
societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche
processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario
liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione
e per il Mezzogiorno.»; 
    c) il penultimo periodo e' soppresso. 
  1-bis.  Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 11 e  11-bis  dell'art.
          21 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  2011,  n.  214,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  21  (Soppressione   enti   e   organismi).   -
          (Omissis). 
                11. Le funzioni del soppresso Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
          2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai
          sensi dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del
          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del
          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni
          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,
          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre
          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di
          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della
          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela
          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale
          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con
          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,
          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che
          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti
          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova
          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la
          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione
          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili
          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio
          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di
          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente
          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il
          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di
          liquidazione  dell'Ente  al  Ministero  per  le   politiche
          agricole, alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo
          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche
          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da
          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3
          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30
          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le
          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data
          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
                (Omissis). 
                11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa  in
          materia  di  affidamento  del  servizio  idrico  integrato,
          l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  e'  prorogato
          fino al 31 dicembre 2023. 
                (Omissis).».