Art. 25 
 
 
              Dismissioni immobiliari enti territoriali 
 
  1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della  legge  30  dicembre
2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti:  «degli
Enti territoriali e»; 
    b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse
dagli Enti territoriali» sono soppresse. 
  2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
le parole «e,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,  limitatamente  agli  enti
non territoriali, in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 423 e 425  dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende: 
                  a)  immobili  di  proprieta'   dello   Stato,   non
          utilizzati per finalita' istituzionali, individuati con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          su proposta dell'Agenzia del  demanio,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge; 
                  b) immobili di proprieta' dello  Stato  in  uso  al
          Ministero della difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'
          necessari   alle   proprie   finalita'   istituzionali    e
          suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o  piu'
          decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge; 
                  c) immobili di proprieta' dello Stato per  i  quali
          sia stata presentata richiesta  di  attribuzione  ai  sensi
          dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, accolta dall'Agenzia  del  demanio  e  per  i  quali
          l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che
          non vi provveda entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge; 
                  d) immobili ad uso diverso da quello  abitativo  di
          proprieta' degli Enti territoriali  e  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, come definite ai sensi dell'art. 1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  i
          suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel
          piano di cessione.» 
                «425. Con riferimento al piano di cui al  comma  422,
          le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali
          sono destinate al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
          Stato; quelle  rivenienti  dalla  cessione  degli  immobili
          degli altri enti sono destinate alla riduzione  del  debito
          degli stessi e, limitatamente agli enti  non  territoriali,
          in  assenza  del  debito,   o   comunque   per   la   parte
          eventualmente eccedente,  al  Fondo  per  ammortamento  dei
          titoli di Stato. 
                (Omissis).».