Art. 26 
 
Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la
  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia
  circolare 
 
  1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche
verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla
riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in
regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581; 
    b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 
    c) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente  tra  loro  o  con  organismi   di   ricerca,   previa
indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti  congiunti
devono essere realizzati  mediante  il  ricorso  allo  strumento  del
contratto di rete o ad altre forme  contrattuali  di  collaborazione,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo   di
partenariato. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali
ubicate nel territorio nazionale; 
    b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2
milioni; 
    c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi; 
    d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente
connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a: 
      1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo
efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia
circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale
(innovazioni eco-compatibili); 
      2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un
approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime; 
      3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle
tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione
dell'acqua; 
      4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; 
      5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente
(smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali
recuperati; 
  5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine  di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e
leggeri. 
  5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento; 
    b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese
e dei costi ammissibili. 
  6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140
milioni di cui: 
    a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134. 
  6-bis. Al fine di  sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con
cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno
precedente, mediante: 
  a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per
le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non
siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o
le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni; 
  b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari
degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse
eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle
istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle
eventuali evidenze a sua disposizione; 
  c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai
pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la
ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze»; 
  c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le
parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle risorse di cui al comma 3». 
  6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo vigente del terzo comma dell'art.
          9 del decreto del Presidente della  Repubblica  7  dicembre
          1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art.  8  della
          L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione  del
          registro delle imprese di  cui  all'art.  2188  del  codice
          civile): 
                «Art.  9  (Repertorio  delle  notizie  economiche   e
          amministrative). - (Omissis). 
                3.  Il  REA  contiene  le   notizie   economiche   ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011,  dal  regio  decreto  4
          gennaio 1925, n.  2,  dall'art.  29  del  decreto-legge  28
          febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con
          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,
          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese
          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,
          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire,
          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di
          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici
          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio
          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del
          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non
          coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie di carattere economico ed amministrativo  da  parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                «  703.  Ferme  restando  le   vigenti   disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) la dotazione finanziaria del  FSC  e'  impiegata
          per  obiettivi  strategici  relativi  ad   aree   tematiche
          nazionali, anche con  riferimento  alla  prevista  adozione
          della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
          come definita dalla Commissione europea  nell'ambito  delle
          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di
          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste
          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il
          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti
          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di
          ricerca individuate a livello nazionale; 
                  b)  entro  il  31  marzo  2015,  il   Ministro,   o
          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione
          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali
          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica
          alle competenti Commissioni parlamentari; 
                  c)  entro  il   30   aprile   2015,   il   Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni.  I
          piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
          complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non
          inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
          territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
          progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui  al
          periodo  precedente,  sono  proposti  anche   singolarmente
          dall'Autorita' politica per la  coesione  al  CIPE  per  la
          relativa approvazione; 
                  d)  nelle  more  dell'individuazione   delle   aree
          tematiche e dell'adozione  dei  piani  operativi  ai  sensi
          delle lettere a), b) e  c),  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione puo' sottoporre all'approvazione del CIPE un piano
          stralcio per la realizzazione di  interventi  di  immediato
          avvio  dei  lavori,  con   l'assegnazione   delle   risorse
          necessarie  nel  limite  degli  stanziamenti  iscritti   in
          bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani  operativi
          in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 
                  e)  in  attuazione  delle  medesime  finalita'   di
          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il
          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica
          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei
          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020; 
                  f) i piani operativi,  con  i  relativi  fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa
          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della
          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di
          bilancio; 
                  g)  successivamente  all'approvazione   del   piano
          stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che  deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88,  e  successive  modificazioni,  e  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  h) successivamente all'approvazione  da  parte  del
          CIPE  dei  piani  operativi,  sulla   base   dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio; 
                  i) le assegnazioni del CIPE  di  risorse  al  piano
          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a
          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati; 
                  l) le risorse assegnate  al  piano  stralcio  e  ai
          piani operativi, di cui alla lettera  i),  sono  trasferite
          dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio,
          in apposita contabilita' del  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  sulla  base
          dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE  di
          approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
          delle finanze assegna le risorse trasferite  alla  suddetta
          contabilita' in favore delle  amministrazioni  responsabili
          dell'attuazione del piano stralcio e  dei  piani  operativi
          degli    interventi    approvati    dal    CIPE,    secondo
          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Struttura di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti
          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse
          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i
          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui
          all'art. 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio
          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
          citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per
          la coesione sullo stato  di  attuazione  degli  interventi,
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera
          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse
          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative
          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.
          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di
          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a
          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli
          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo
          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e
          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
                  m) sono trasferite al Fondo  di  rotazione  di  cui
          alla lettera l) anche le risorse del FSC gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata
          lettera l), ove compatibili.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'art. 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
                «354. E' istituito, presso la gestione separata della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per
          il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  -
          FRI). - 1. All'art. 1, comma 855, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
          interventi di cui al presente comma possono assumere  anche
          la forma di contributi in conto  interessi  concessi  dalle
          Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  a
          valere sulle proprie  risorse  a  fronte  di  finanziamenti
          deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso  di
          interesse vigente pro tempore, determinato con  il  decreto
          di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311". 
                2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art.  23,  comma  2  del  presente   decreto-legge,   i
          programmi e gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la
          crescita  sostenibile  possono  essere  agevolati  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno
          alle imprese e gli  investimenti  in  ricerca  (di  seguito
          anche FRI) di cui all'art. 1,  comma  354  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
          valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 
                3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
          360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          le risorse di cui al comma 354  del  medesimo  art.  1  non
          utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a  decorrere  dal
          2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono  destinate  alle
          finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70  per
          cento. La ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'
          essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  a
          partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale  e  con
          riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: 
                  a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale per le risorse gia'  destinate  a  interventi  in
          relazione ai quali non  siano  ancora  stati  pubblicati  i
          decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
          per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
          la   presentazione   delle   istanze   di   accesso    alle
          agevolazioni; 
                  b) i dati  a  essa  forniti  dalle  amministrazioni
          pubbliche  titolari  degli   interventi   agevolativi   che
          accedono  al  FRI  per  le  risorse   eccedenti   l'importo
          necessario  alla  copertura   finanziaria   delle   istanze
          presentate a valere sui bandi per i quali, al  31  dicembre
          dell'anno a cui si riferisce ciascuna  ricognizione,  siano
          chiusi i termini di presentazione  delle  istanze,  per  le
          risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
          agevolazioni concedibili e per  le  risorse  rivenienti  da
          atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque  denominati  e
          formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per  la
          parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
          cui le predette amministrazioni pubbliche non  comunichino,
          entro  due  mesi  dalla  relativa  istanza,  le  necessarie
          informazioni, la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  puo'
          procedere alla  ricognizione  sulla  base  delle  eventuali
          evidenze a sua disposizione; 
                  c) le proprie scritture contabili  per  le  risorse
          provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti  gia'
          erogati,  rivenienti   dai   pagamenti   delle   rate   dei
          finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni   anticipate   dei
          finanziamenti,  non  costituenti  causa  di  revoca   delle
          agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento. 
                3-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo e all'art. 1, comma 355, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, la ricognizione  delle  risorse  non
          utilizzate effettuata  ai  sensi  del  citato  comma  3  e'
          comunicata dalla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                4.  Con  decreti   interministeriali   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
          economico sono determinate, sentita  la  Cassa  depositi  e
          prestiti, le modalita'  di  utilizzo  e  il  riparto  delle
          risorse di cui al comma 3 tra  gli  interventi  destinatari
          del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.  23,
          comma 2 del presente decreto-legge. 
                5.  Sono  abrogati  i  commi   361-bis,   361-ter   e
          361-quater dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. 
                6. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.»