Art. 26 bis 
 
 
         Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 
 
  1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa
acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti,
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente
la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto
all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre
un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli
imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la
raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al
riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al
doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa
acquirente, ancorche' da questa non utilizzati. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario,
nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto
al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati
riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta
differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli
imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono
all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per
l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e  109,
          comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). (Omissis). 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 4-quater. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'art.  1
          della citata legge n. 244 del 2007: 
                «53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.».