Art. 26 quater 
 
 
                        Sostegno alle imprese 
                nei processi di sviluppo tecnologico 
 
  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e' sostituito dal seguente: 
  "TITOLO III 
  CONTRATTO DI ESPANSIONE 
  Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale  per
gli   anni   2019   e   2020,    nell'ambito    dei    processi    di
reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita',
nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e,
in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza
sindacale unitaria. 
  2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve
contenere: 
  a) il  numero  dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei
relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di
reindustrializzazione o riorganizzazione; 
  b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
  c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato  dei  contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  d) relativamente alle professionalita' in  organico,  la  riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5. 
  3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi. 
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni. 
  5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal
conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano
maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo
diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento
del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla
contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto  di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di  con-sultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla
sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non  puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici
di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. La prestazione di cui al comma  5  del  presente  articolo  puo'
essere riconosciuta anche per il tramite dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26  gia'  costituiti  o  in  corso  di
costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi. 
  7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita  una
riduzione oraria cui si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'  essere  superiore
al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
lavoratori  interessati  al  contratto  di  espansione.  Per  ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione  complessiva  dell'orario  di
lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per  cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione
e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente  comma  sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per  l'anno  2020.  Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al
predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di  cui  al  comma  3  e  al
presente comma. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di
riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea
certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento
necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica
professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a
garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a
cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante
del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le
modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori
interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016. 
  9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri
atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i
requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5. 
  10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di
altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014. 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022,  di  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno  2025,  di  45  milioni  per
l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e  7  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 14 novembre 2015, n.  148,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo,  nonche'  dal  comma  2  del  presente
articolo si provvede: 
  a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, terzo periodo,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145; 
  b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
  d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  4. I contratti di  solidarieta'  espansiva  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto,  e  le  relative  agevolazioni
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 258 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «258.  Nell'ambito  del  Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma
          255, un importo fino a 467,2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
          ai centri per l'impiego di  cui  all'art.  18  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  al  fine  del  loro
          potenziamento, anche infrastrutturale. Per il funzionamento
          dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10
          milioni di euro per  l'anno  2019.  A  decorrere  dall'anno
          2019, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli
          enti regionali, o le province e le citta' metropolitane  se
          delegate all'esercizio delle funzioni con  legge  regionale
          ai sensi dell'art. 1, comma 795, della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, sono autorizzati  ad  assumere,  con  aumento
          della rispettiva dotazione  organica,  fino  a  complessive
          4.000 unita'  di  personale  da  destinare  ai  centri  per
          l'impiego.  Agli  oneri  derivanti  dal  reclutamento   del
          predetto contingente di personale, pari a  120  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e  a  160  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2020,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  del  Fondo  da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma
          255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione  alle
          capacita'  assunzionali  di  cui  all'art.  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine
          al  trattamento  accessorio   trova   applicazione   quanto
          previsto  dall'art.  11,   comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  delle  suddette
          risorse tra le regioni interessate.».