Art. 27 
 
 
               Societa' di investimento semplice - SIS 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente: 
    «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA
italiano costituito in forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il
proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 
      1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
      2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del
patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di
cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di
costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo
35-bis, comma 1, lettera f); 
      3) non ricorre alla leva finanziaria; 
      4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis,
comma 1, lettera c).». 
  2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative
dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e
controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione
delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS
stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale
adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano
le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di
commercializzazione di OICR. 
    1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i
titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1,
rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo
14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale
della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice
per azioni a capitale fisso. 
    1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da
questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti,
ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti
parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono
procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del
limite complessivo di euro 25 milioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h); 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
                2) ha per oggetto  esclusivo  l'investimento  diretto
          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati
          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),
          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano
          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio
          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
          f); 
                3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                4) dispone di  un  capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c); 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori
          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo
          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti
          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,
          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di
          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di
          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del 2005; 
                w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i
          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I
          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi
          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano
          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti
          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono
          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35-undecies del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 35-undecies (Deroghe per i GEFIA  italiani).  -
          1. Per le finalita' indicate  dall'art.  6,  comma  01,  la
          Banca d'Italia e la Consob,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, possono  esentare  i  gestori  autorizzati  che
          gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale  dei
          beni gestiti non supera 100  milioni  di  euro  ovvero  500
          milioni se gli Oicr gestiti non  fanno  ricorso  alla  leva
          finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare
          il diritto di  rimborso  per  5  anni  dopo  l'investimento
          iniziale, dall'applicazione  delle  disposizioni  attuative
          dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis. 
                1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative
          dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di  governo  e
          controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente
          gestione delle SiS e l'osservanza delle  disposizioni  loro
          applicabili.  Le  SiS  stipulano   un'assicurazione   sulla
          responsabilita' civile  professionale  adeguata  ai  rischi
          derivanti  dall'attivita'  svolta.  Le  SiS  applicano   le
          disposizioni   dettate   dalla   Consob   in   materia   di
          commercializzazione di OICR. 
                1-ter. In deroga all'art. 35-bis,  comma  1,  lettera
          e), i titolari  di  partecipazioni  indicati  all'art.  15,
          comma  1,  rispettano  i  soli  requisiti  di  onorabilita'
          previsti dall'art. 14. In deroga all'art. 35-bis, comma  5,
          la denominazione sociale della SiS  contiene  l'indicazione
          di societa' di investimento semplice per azioni a  capitale
          fisso. 
              1-quater.  I  soggetti  che  controllano  una  SiS,   i
          soggetti   da   questi   direttamente   o    indirettamente
          controllati o  controllanti,  ovvero  sottoposti  a  comune
          controllo anche in virtu' di patti  parasociali  o  vincoli
          contrattuali ai sensi dell'art.  2359  del  codice  civile,
          nonche'   i   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo presso  una  o  piu'
          SiS possono procedere alla costituzione di una o piu'  SiS,
          nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».