Art. 28 
 
 
                 Semplificazioni per la definizione 
            dei patti territoriali e dei contratti d'area 
 
  1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle
agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f),
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e
le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione
delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione
degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette
dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla
data di emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo  ai  sensi
della normativa previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non
presentano  le  dichiarazioni  sostitutive  sopra   indicate,   entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai  benefici
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla
base dei costi e delle spese sostenute. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del
nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della
Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni,
anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare
l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il
predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una
relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da
pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati
controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila
euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti
territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti
controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 
  3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese
beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate,
nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i
controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti  territoriali,
ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il
finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di
servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti
e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato
capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della
gestione dei Patti territoriali. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'art. 2
          della citata legge n. 662 del 1996: 
                «203.   Gli   interventi    che    coinvolgono    una
          molteplicita' di soggetti pubblici e privati  ed  implicano
          decisioni istituzionali  e  risorse  finanziarie  a  carico
          delle amministrazioni statali, regionali e  delle  province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                  a)   "Programmazione    negoziata",    come    tale
          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti
          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che
          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di
          competenza; 
                  b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          aprile 1994, n. 367; 
                  c)  "Accordo  di  programma  quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'art.  27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                  d) "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                  e); 
                  f).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9-ter dell'art.
          40 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 40 (Riduzione degli adempimenti  amministrativi
          per le imprese). - (Omissis). 
                9-ter. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e'  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   iniziative
          agevolate che, alla data del 31  dicembre  2011,  risultino
          realizzate in misura non inferiore all'80 per  cento  degli
          investimenti ammessi e a condizione  che  le  stesse  siano
          completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in
          fase di ultimazione e non revocati, oggetto di  proroga  ai
          sensi del presente comma, l'agevolazione  e'  rideterminata
          nel limite massimo delle quote di contributi  maturati  per
          investimenti  realizzati  dal  beneficiario  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una
          relazione sulle opere concluse,  e  le  eventuali  economie
          realizzate sulle apposite contabilita' speciali  alla  data
          del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  25
          del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art.   25   (Monitoraggio,   controlli,    attivita'
          ispettiva). -  1.  Allo  scopo  di  vigilare  sul  corretto
          utilizzo   delle   agevolazioni   di   cui   al    presente
          decreto-legge, il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e  Repressione
          Frodi  Comunitarie  della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
          svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e  controlli
          sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.  A
          tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sottoscrive
          un protocollo d'intesa con il Comandante della  Guardia  di
          Finanza. 
                Per l'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  1,
          fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie: 
                  a) si avvalgono anche dei poteri e  delle  facolta'
          previsti dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b) del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                  b) possono accedere, anche per via telematica, alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche. 
                (Omissis).». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante  «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.