Art. 28
Semplificazioni per la definizione
dei patti territoriali e dei contratti d'area
1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle
agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e
le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione
delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione
degli importi spettanti e' autorizzata sulla base delle predette
dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla
data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo ai sensi
della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non
presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il
Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici
con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con salvezza degli importi gia' erogati sulla
base dei costi e delle spese sostenute.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del
nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni,
anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare
l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il
predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una
relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da
pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati
controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila
euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti
territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti
controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti in favore delle imprese
beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni gia' autorizzate,
nonche' le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i
controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti territoriali,
ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il
finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di
servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
predette risorse, nonche' la disciplina per l'attuazione dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti
e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato
capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della
gestione dei Patti territoriali.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per
l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede ai
sensi dell'articolo 50.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'art. 2
della citata legge n. 662 del 1996:
«203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e);
f).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo vigente del comma 9-ter dell'art.
40 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 40 (Riduzione degli adempimenti amministrativi
per le imprese). - (Omissis).
9-ter. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative
agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino
realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli
investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano
completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in
fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai
sensi del presente comma, l'agevolazione e' rideterminata
nel limite massimo delle quote di contributi maturati per
investimenti realizzati dal beneficiario alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una
relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie
realizzate sulle apposite contabilita' speciali alla data
del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 25
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 25 (Monitoraggio, controlli, attivita'
ispettiva). - 1. Allo scopo di vigilare sul corretto
utilizzo delle agevolazioni di cui al presente
decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione
Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale
svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli
sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A
tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive
un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di
Finanza.
Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta'
previsti dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle
informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed
assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero
dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e
di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e
privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
in loro possesso connessa alla gestione delle risorse
finanziarie pubbliche.
(Omissis).».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.