Art. 29 
 
 
              Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start 
                      e Digital Transformation 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta
mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»; 
    c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i
limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi.
Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»; 
    d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter.  -
(Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente  Capo  possono  essere
cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di
riferimento.». 
  2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai
sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la
disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento
degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza,
con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24  settembre  2014,  pubblcato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori
dei singoli interventi. 
  4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla
semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso,
concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati,
anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai
proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle
aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio. 
  5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media
dimensione, anche in coerenza con  le  linee  strategiche  del  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, sono stabiliti  i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura
massima del 50 per cento dei costi ammissibili  definite  nei  limiti
stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29  del  Regolamento  UE  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014. 
  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica  e  digitale
aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecurity,
big data  e  analytics)  e  delle  tecnologie  relative  a  soluzioni
tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della
gestione  della  catena  di  distribuzione  e  della  gestione  delle
relazioni con i diversi  attori,  al  software,  alle  piattaforme  e
applicazioni digitali  per  la  gestione  e  il  coordinamento  della
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita'
di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di  e-commerce,
sistemi  di  pagamento  mobile  e  via  internet,  fintech,   sistemi
elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI),
geolocalizzazione, tecnologie  per  l'in-store  customer  experience,
system   integration   applicata   all'automazione   dei    processi,
blockchain, intelligenza artificiale, internet of things; 
    b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro. 
  7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese
devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione, le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 
    b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero
e/o  in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere
nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le
imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore
di soggetti disabili; 
    c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro 100.000; 
    d) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  7-bis. I soggetti di cui al comma 7,  in  numero  non  superiore  a
dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il
consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto
promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere
conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato. 
  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  9-bis. Con l'obiettivo strategico di  assicurare  lo  sviluppo  del
processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la
crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche
che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della
pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze
degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario
digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire
maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il
territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in
modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a
domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi,
anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del
commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso
in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente
prestato. 
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione
di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma
9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'. 
  9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla
distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per
le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole:
«in misura non inferiore al  15  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 10 per cento» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:
«dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019». 
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o
che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi
9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio. 
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma
9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del
decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle
informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla
disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio,
specificandone la natura e il costo. 
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti
per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella
dell'affidamento del servizio universale. 
  9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e
culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della
realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per
l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione
della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei
seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata
operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie
dotazioni: 
  a) gestione di servizi pubblici; 
  b)  esperienza  pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti; 
  c)  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte   prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione; 
  d) presenza capillare nel territorio  nazionale  di  infrastrutture
fisiche e logistiche. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3 e  4
          del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185  (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Benefici). - 1.  Ai  soggetti  ammessi  alle
          agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
          agevolati per gli investimenti, a un  tasso  pari  a  zero,
          della durata  massima  di  dieci  anni  e  di  importo  non
          superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi
          e nei  limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
          Commissione del 15 dicembre 2006 relativo  all'applicazione
          degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
          minore  ("de  minimis")  e   delle   eventuali   successive
          disposizioni  comunitarie  applicabili   modificative   del
          predetto regolamento. Nel caso  di  imprese  costituite  da
          almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi,  la
          percentuale  di  copertura  delle  spese   ammissibili   e'
          innalzata al 90 per cento  del  totale  e  le  agevolazioni
          possono  essere  concesse  ai  sensi   dell'art.   17   del
          regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
          giugno  2014  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea. 
                (Omissis).» 
                «Art.  3  (Soggetti  beneficiari).   -   1.   Possono
          beneficiare delle agevolazioni di cui al presente  Capo  le
          imprese: 
                  a) costituite da non piu'  di  sessanta  mesi  alla
          data di presentazione della domanda di agevolazione; 
                  b)  di  micro  e  piccola  dimensione,  secondo  la
          classificazione contenuta nell'Allegato  I  al  regolamento
          (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
                  c) costituite in forma societaria; 
                  d) in cui la compagine societaria sia composta, per
          oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
          da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35  anni  ovvero
          da donne.» 
                «Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono  essere
          finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con
          il decreto di cui all'art. 24, le iniziative che  prevedano
          investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative  alla
          produzione   di   beni    nei    settori    dell'industria,
          dell'artigianato,   della   trasformazione   dei   prodotti
          agricoli ovvero  all'erogazione  di  servizi  in  qualsiasi
          settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,
          nonche' le iniziative relative agli  ulteriori  settori  di
          particolare rilevanza per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria
          giovanile individuati con il  predetto  decreto.  L'importo
          massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di
          euro per le imprese costituite da almeno trentasei  mesi  e
          da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni
          derivanti dall'applicazione  della  disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato di riferimento.». 
              - Il Capo 01 del citato decreto legislativo n. 185  del
          2000 comprende gli articoli da 1 a 4-ter ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156. 
              - La legge 15 maggio 1989, n. 181 recante  «Conversione
          in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  1  aprile
          1989,  n.  120,   recante   misure   di   sostegno   e   di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 1989, n. 118. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 513 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «513.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (Agid)
          predispone  il  Piano  triennale  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione che e'  approvato  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato.  Il
          Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.». 
              - Il regolamento (UE) 1407/2013 della  Commissione  del
          18 dicembre 2013 recante "relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato
          regolamento UE 651/2014 della  Commissione  del  17  giugno
          2014: 
                «Art. 29 (Aiuti  per  l'innovazione  dei  processi  e
          dell'organizzazione). - 1. Gli aiuti per l'innovazione  dei
          processi e  dell'organizzazione  sono  compatibili  con  il
          mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  del
          trattato e sono esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui
          all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purche'  soddisfino
          le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 
                2. Gli aiuti alle  grandi  imprese  sono  compatibili
          soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con  le
          PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e  se  le  PMI
          coinvolte sostengono almeno il 30%  del  totale  dei  costi
          ammissibili. 
                3. Sono ammissibili i seguenti costi: 
                  a) le spese di personale; 
                  b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature,
          immobili e terreni nella misura e per  il  periodo  in  cui
          sono utilizzati per il progetto; 
                  c)  i  costi  della  ricerca  contrattuale,   delle
          competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti  in  licenza
          da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; 
                  d) le spese generali supplementari e altri costi di
          esercizio, compresi i costi dei materiali, delle  forniture
          e  di  prodotti  analoghi,   direttamente   imputabili   al
          progetto. 
                4. L'intensita' di aiuto non supera il 15% dei  costi
          ammissibili per le  grandi  imprese  e  il  50%  dei  costi
          ammissibili per le PMI.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato
          decreto-legge   n.   83   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
                2. Il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
                Il Fondo e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
                  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
                  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
                  c)  la  promozione  della  presenza  internazionale
          delle imprese e l'attrazione di  investimenti  dall'estero,
          anche in  raccordo  con  le  azioni  che  saranno  attivate
          dall'ICE  -  Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
                  c-bis) interventi in favore di imprese in crisi  di
          grande dimensione; 
                  c-bis) la definizione e l'attuazione dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
                3. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          comma 2,  con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  nel  rispetto  degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 123 ad eccezione  del  credito  d'imposta.  Le  predette
          misure  sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  che  individuano   i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito con modificazioni con legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
                3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
                3-ter. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano  rilevanti
          difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle
          attivita'  produttive  e  del  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
          comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per
          la  concessione,  erogazione  e   rimborso   dei   predetti
          finanziamenti. L'erogazione puo'  avvenire  anche  mediante
          anticipazioni di tesoreria da estinguere entro  l'esercizio
          finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
                4. Il Fondo puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
                5. 
                6. I finanziamenti agevolati concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
                7. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
                8.  Gli  stanziamenti  iscritti   in   bilancio   non
          utilizzati nonche' le somme restituite o non  erogate  alle
          imprese,  a  seguito  dei  provvedimenti  di  revoca  e  di
          rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
          disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma,  cosi'
          come accertate con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
                9. Limitatamente agli strumenti agevolativi  abrogati
          ai sensi del comma 7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'art. 2, comma 203,  lettera  f)
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'art.  18,  comma  1  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge
          n.  400  del  1988  e'  riportato   nelle   Note   all'art.
          16-quinquies. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  8  del  citato
          decreto legislativo n. 281 del 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio): 
                «Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata  la
          fornitura del servizio universale e  delle  prestazioni  in
          esso  ricomprese,  di  qualita'  determinata,  da   fornire
          permanentemente in tutti i punti del territorio  nazionale,
          incluse le situazioni  particolari  delle  isole  minori  e
          delle  zone  rurali  e  montane,   a   prezzi   accessibili
          all'utenza. 
                2.   Il   servizio   universale,    incluso    quello
          transfrontaliero, comprende: 
                  a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 
                  b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 
                  c) i servizi relativi agli  invii  raccomandati  ed
          agli invii assicurati. 
                3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
          considerati  sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni
          pertinenti adottate dall'Unione postale universale. 
                4. A decorrere dal 1°  giugno  2012,  la  pubblicita'
          diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del
          servizio universale. 
                5. Il  servizio  universale  e'  caratterizzato  come
          segue: 
                  a) la qualita' e' definita nell'ambito  di  ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea; 
                  b) il servizio e' prestato in via continuativa  per
          tutta la durata dell'anno; 
                  c)  la  dizione  "tutti  i  punti  del   territorio
          nazionale"  trova  specificazione,   secondo   criteri   di
          ragionevolezza,  attraverso  l'attivazione  di  un  congruo
          numero di punti di accesso, al fine di tenere  conto  delle
          esigenze dell'utenza. Detti criteri  sono  individuati  con
          provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; 
                  d) la determinazione del «prezzo accessibile»  deve
          prevedere  l'orientamento  ai  costi  in   riferimento   ad
          un'efficiente gestione aziendale. 
                6. Il fornitore del  servizio  universale  garantisce
          per almeno 5 giorni a settimana: 
                  a) una raccolta; 
                  b) una distribuzione al domicilio di  ogni  persona
          fisica o giuridica o, in via  di  deroga,  alle  condizioni
          stabilite    dall'autorita'    di    regolamentazione    in
          installazioni appropriate. 
                7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni,  che
          e'  autorizzata  dall'autorita'  di  regolamentazione,   in
          presenza    di    particolari    situazioni    di    natura
          infrastrutturale o geografica in  ambiti  territoriali  con
          una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e  comunque  fino
          ad un massimo di un  quarto  della  popolazione  nazionale.
          Ogni circostanza eccezionale ovvero  ogni  deroga  concessa
          dall'autorita' di regolamentazione ai  sensi  del  presente
          comma e' comunicata alla Commissione europea. 
                8. Il  servizio  universale  risponde  alle  seguenti
          necessita': 
                  a)  offrire  un  servizio  tale  da  garantire   il
          rispetto delle esigenze essenziali; 
                  b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe,  un
          trattamento identico; 
                  c)  fornire  un  servizio  senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; 
                  d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi  di
          forza maggiore; 
                  e)  evolvere  in  funzione  del  contesto  tecnico,
          economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 
                9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
          autorita'  adottano  per  motivi  di   interesse   pubblico
          riconosciuti nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  segnatamente  agli  articoli  36  e  52,  e   che
          riguardano  in  particolare  la  moralita'   pubblica,   la
          pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e
          l'ordine pubblico. 
                10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto  a
          informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
          circa le caratteristiche del servizio  universale  offerto,
          in particolare per quanto riguarda le  condizioni  generali
          di accesso ai servizi, i prezzi e il livello  di  qualita'.
          L'informativa,  avente  ad  oggetto  notizie   precise   ed
          aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,   comunque,   almeno
          annuale.  L'informativa  avviene  a   mezzo   di   adeguata
          pubblicazione.  L'autorita'  di  regolamentazione  comunica
          alla Commissione europea le modalita'  con  cui  sono  rese
          disponibili le informazioni di cui al presente comma. 
                11. Il fornitore del servizio universale e' designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
                  a) garanzia della continuita' della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
                  b) redditivita' degli investimenti; 
                  c) struttura organizzativa dell'impresa; 
                  d)   stato   economico   dell'impresa   nell'ultimo
          triennio; 
                  e) esperienza di settore; 
                  f) eventuali pregressi  rapporti  con  la  pubblica
          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 
                12. L'onere per la fornitura del servizio  universale
          e' finanziato: 
                  a) attraverso  trasferimenti  posti  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Gli importi  dei  trasferimenti  sono
          quantificati nel contratto di programma  fra  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  il  fornitore  del  servizio
          universale, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
          vigente; 
                  b) attraverso il  fondo  di  compensazione  di  cui
          all'art. 10 del presente decreto. 
                13.  Il  calcolo  del  costo   netto   del   servizio
          universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
          cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  inserito
          dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 febbraio 2008. 
                14. L'autorita' di  regolamentazione  rende  pubblica
          annualmente  la  quantificazione  dell'onere  del  servizio
          universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.». 
              - Si riporta il testo del comma 216 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «216. Con  l'obiettivo  strategico  di  sostenere  il
          tessuto economico produttivo piu' innovativo ed assicurarne
          lo sviluppo  e  la  crescita  nell'interesse  generale  del
          Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione
          di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di  dividendi
          delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono utilizzate, fino al  10  per  cento  del
          loro ammontare, nel rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture  Capital
          ai sensi del comma 206. Le somme introitate a  tale  titolo
          sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  ad  apposito  capitolo   dello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per essere versate al fondo di sostegno al  Venture
          Capital di cui al comma 209. Le disposizioni  del  presente
          comma si applicano  a  decorrere  dal  1°  luglio  2019  ed
          includono le entrate dello Stato rivenienti  dai  risultati
          dell'ultimo   bilancio   di   esercizio   delle    societa'
          partecipate.».