Art. 30 
 
 
       Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
           energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale
sostenibile. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), come di seguito indicato: 
    a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000
abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; 
    b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; 
    c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; 
    d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; 
    e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; 
    f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; 
    g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00. 
  3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere
pubblichein materia di: 
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche. 
  4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: 
    a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali
di investimento europeo; 
    b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno
2019. 
  5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019. 
  6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da
parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base
dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il
saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata,
nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico
anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui
al comma 11 dall'ente beneficiario, in  ordine  al  collaudo  e  alla
regolare esecuzione dei lavori. 
  8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali. 
  9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione. 
  10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
sottosezione Opere pubbliche. 
  11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di
monitoraggio, di cui  all'articolo  1,  comma  703,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce
«Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita». 
  12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo
economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di
cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito
decreto ministeriale. 
  14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00. 
  14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale  ai  comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale
sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020
e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la
realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno
2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari
importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di
ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono
automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative
risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7,
8, 10, 11, 12 e 13. 
  14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo
scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di
scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A
tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo
di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei
lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al
presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di
ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo
regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di
riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e
adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria,
in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36,
in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639
e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con
il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita',
i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario
straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli
interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate
nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni,
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
  b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per
contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1°
giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli
gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del
presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul
contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo
i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media
risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012
supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari
assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al
presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge
          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 158 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
          1.  Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati   da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
                2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
                3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
                4.  Ove  il  contributo  attenga  ad  un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 107, 110,  112,
          113 e 114 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                « 107. Per l'anno  2019,  sono  assegnati  ai  comuni
          contributi per investimenti per la messa  in  sicurezza  di
          scuole, strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale
          nonche' per la realizzazione degli interventi previsti  dal
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali  13  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  80  del  6  aprile  2018,   finalizzati   al
          contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella
          fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di  euro.
          I contributi di cui al periodo precedente  sono  assegnati,
          entro  il  10  gennaio  2019,  con  decreto  del  Ministero
          dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai  2.000
          abitanti nella misura di 40.000 euro  ciascuno,  ai  comuni
          con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura  di
          50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e
          10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno  e  ai
          comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000  abitanti  nella
          misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,
          il  Ministero  dell'interno  da'  comunicazione  a  ciascun
          comune dell'importo del contributo ad esso spettante.» 
                «110. I contributi di cui al comma 107  sono  erogati
          dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50
          per   cento   previa    verifica    dell'avvenuto    inizio
          dell'esecuzione  dei  lavori  attraverso  il   sistema   di
          monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50  per
          cento previa trasmissione  al  Ministero  dell'interno  del
          certificato di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione rilasciato dal direttore dei  lavori,  ai  sensi
          dell'art. 102 del codice di cui al decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50.»u' 
                «112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
          commi da 107 a 111 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ». 
                113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui ai commi da 107 a 112. 
                114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento,
          l'importo assegnato  e  la  finalizzazione  del  contributo
          assegnato  nel  proprio  sito  internet,  nella  sezione  «
          Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo
          14 marzo 2013, n.  33,  sottosezione  Opere  pubbliche.  Il
          sindaco  deve  fornire  tali  informazioni   al   consiglio
          comunale nella prima seduta utile. ». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  10
          della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          2008): 
                «Art. 10 (Delega al Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il
          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.  2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere adeguati poteri di  coordinamento,  di
          approvazione e di risoluzione dei  casi  di  inadempimento,
          diretti a garantire un approccio coerente  ed  uniforme  in
          materia di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
          ambiente nel quadro del riparto di  competenze  tra  Stato,
          regioni  ed  enti  locali  per  l'attuazione  dei   compiti
          definiti dalla legislazione comunitaria; 
                  b)   coordinare   la   disciplina   relativa   alla
          pianificazione  ed  alla  programmazione   della   qualita'
          dell'aria ambiente con  le  norme  vigenti  in  materia  di
          autorizzazioni  alle  emissioni,  agli   impianti   termici
          civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
          scopo di permettere  l'attuazione  dei  piani  e  programmi
          mediante gli strumenti e gli interventi  previsti  da  tali
          norme di settore; 
                  c)  introdurre  una  specifica  disciplina  e   una
          ripartizione  delle  competenze,  in  materia  di  qualita'
          dell'aria, relativamente all'approvazione  degli  strumenti
          di campionamento e misura, delle reti di misurazione e  dei
          metodi di valutazione, all'accreditamento  dei  laboratori,
          alla definizione  delle  procedure  di  approvazione  e  di
          accreditamento,  alla   garanzia   della   qualita'   delle
          misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo,  al  fine
          di  garantire  criteri  omogenei  su  tutto  il  territorio
          nazionale, che  le  relative  linee  guida  siano  definite
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                  d) in considerazione della  particolare  situazione
          di inquinamento dell'aria presente  nella  pianura  padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino; 
                  e) al fine di unificare la normativa  nazionale  in
          materia   di   qualita'   dell'aria   ambiente,    abrogare
          espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
          direttive 96/62/CE del Consiglio, del  27  settembre  1996,
          1999/30/CE del Consiglio, del 22  aprile  1999,  2000/69/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  novembre
          2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 dicembre 2004,  nonche'  le  relative
          norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
          assicurino la  coerenza  della  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  inerente  la  tutela
          dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,  con
          il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria. 
                (Omissis).». 
              - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla   qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  15
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 7 e 21 dell'art. 61 del
          citato  decreto-legge  n.  50  del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  61  (Eventi  sportivi  di   sci   alpino).   -
          (Omissis). 
                7. Gli interventi previsti  nel  piano  approvato  ai
          sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di
          urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale
          e automaticamente inseriti nelle  intese  istituzionali  di
          programma e negli accordi  di  programma  quadro,  ai  fini
          della   individuazione   delle   priorita'   e   ai    fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali
          interventi  si  applica  l'art.  5,  commi  9  e  10,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
                (Omissis). 
                21. Il commissario nominato ai  sensi  del  comma  13
          cessa dalle  sue  funzioni  con  la  consegna  delle  opere
          previste nel piano di cui al comma 17.  La  consegna  delle
          opere,  una  volta  sottoposte  a  collaudo  tecnico,  deve
          avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1091  dell'art.
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
          ed industriale, connessi anche al programma Industria  4.0,
          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del
          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della
          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e
          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese
          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato
          a finanziare: 
                  a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare
          in Italia ad opera di soggetti pubblici  e  privati,  anche
          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese; 
                  b) il supporto  operativo  ed  amministrativo  alla
          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della
          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire
          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico
          produttivo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  16   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art.  16   (Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali).  -  1.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'
          economica   della   Repubblica,   gli   enti   territoriali
          concorrono,  anche  mediante  riduzione  delle  spese   per
          consumi intermedi, alla realizzazione  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al
          presente articolo, che costituiscono principi  fondamentali
          di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  sensi  degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
                2. Gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni a statuto  ordinario  sono  rideterminati  in
          modo tale da assicurare l'importo di 700  milioni  di  euro
          per l'anno 2012 e di 2.000 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
          ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n.  94,  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e recepite con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  entro  il  31  gennaio  di
          ciascun  anno.  In  caso  di  mancata  deliberazione  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          comunque emanato entro il  15  febbraio  di  ciascun  anno,
          ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono individuate le  risorse  a  qualunque  titolo
          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale
          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
          ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in  misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
                3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto  speciale  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano   un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo
          periodo del presente comma e'  annualmente  accantonato,  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente,  il
          Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere  sulle  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la  coesione  sulla  base  di  apposito  accordo
          sancito tra le  medesime  autonomie  speciali  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di
          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
          delle norme di attuazione di cui al  citato  art.  27,  gli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette
          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli
          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
          priorita' per il finanziamento  di  interventi  finalizzati
          alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti,  di
          infrastrutture e di investimenti locali. 
                4. Dopo il comma  12  dell'art.  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma: 
                  «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi
          11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle  regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
                    a) al comma 10 del presente articolo; 
                    b) all'art. 28,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.   201,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge   22
          dicembre 2011, n. 214,  come  rideterminato  dall'art.  35,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge  2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44; 
                    c); 
                    d) agli ulteriori contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali.». 
                5. L'ultimo periodo del comma 11 e  l'ultimo  periodo
          del comma 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 sono abrogati. 
                6.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,  come  determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di  cui  all'art.
          1, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  non  si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
          presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
          riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno
          2012 e di  2.250  milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Le
          riduzioni da imputare a ciascun  comune  sono  determinate,
          tenendo conto anche delle analisi  della  spesa  effettuate
          dal  commissario  straordinario  di  cui  all'art.  2   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'ANCI,   e   recepite   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno  entro  il  15  ottobre,  relativamente   alle
          riduzioni  da  operare  nell'anno  2012.  Le  riduzioni  da
          applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013  sono
          determinate,  con  decreto  del   Ministero   dell'interno,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali. In caso  di  mancata  intesa  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno
          della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  della
          proposta di riparto  delle  riduzioni  di  cui  al  periodo
          precedente, il decreto  del  Ministero  dell'interno  puo',
          comunque,  essere  adottato  ripartendo  le  riduzioni   in
          proporzione alla media delle spese  sostenute  per  consumi
          intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE,  fermo
          restando che la riduzione per abitante di ciascun ente  non
          puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media
          costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla  base
          dei dati SIOPE 2010-2012  e  la  popolazione  residente  di
          tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica
          di cui all'art. 156 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di  incapienza,
          sulla base dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,
          l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
          somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto  del
          pagamento  agli  stessi  comuni   dell'imposta   municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono  versate
          allo Stato contestualmente all'imposta  municipale  propria
          riservata allo Stato. Qualora  le  somme  da  riversare  ai
          comuni a titolo di  imposta  municipale  propria  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai
          comuni. 
                6-bis. Per l'anno 2012, ai  comuni  assoggettati  nel
          2012 alle regole del patto di stabilita'  interno,  non  si
          applica la riduzione di cui al comma 6. Gli  importi  delle
          riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
                6-ter.  Alla  copertura   finanziaria   degli   oneri
          derivanti dal  comma  6-bis,  nel  limite  massimo  di  500
          milioni di euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una
          corrispondente  quota  delle  risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi  di
          bilancio". 
                7.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come  determinato
          ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto  legislativo  n.
          68 del  2011,  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  alle
          province della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
          sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno  2012  e  di
          1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
          1.250 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Le
          riduzioni   da   imputare   a   ciascuna   provincia   sono
          determinate, tenendo conto anche delle analisi della  spesa
          effettuate dal commissario straordinario di cui all'art.  2
          del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
          entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle  riduzioni  da
          operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di  ciascun
          anno precedente a quello di riferimento relativamente  alle
          riduzioni da operare per gli anni  2013  e  successivi.  In
          caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, il decreto del Ministero  dell'interno
          e'  comunque  emanato  entro  i   15   giorni   successivi,
          ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto  previsto  dal
          periodo precedente, in caso di mancata deliberazione  della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  le  riduzioni
          da  imputare  a  ciascuna  provincia  sono  determinate  in
          proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute  nel
          2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione  di
          quelle relative alle spese  per  formazione  professionale,
          per trasporto pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti
          solidi urbani e per servizi  socialmente  utili  finanziati
          dallo Stato. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei
          confronti  delle  province   interessate   a   valere   sui
          versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
          gettito  alle  province  medesime.  Qualora  le  somme   da
          riversare  alle  province  a  titolo   di   imposta   sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15
          dicembre   1997,   n.   446   risultino   incapienti    per
          l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del
          presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
          parte  non  recuperata  e'  effettuato   a   valere   sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori. 
                8. Fermi  restando  i  vincoli  assunzionali  di  cui
          all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del  2008  convertito
          con legge n. 133 del 2008, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
          i parametri di  virtuosita'  per  la  determinazione  delle
          dotazioni   organiche   degli    enti    locali,    tenendo
          prioritariamente  conto  del  rapporto  tra  dipendenti   e
          popolazione residente. A tal fine e' determinata  la  media
          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,
          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio
          presso le societa' di  cui  all'art.  76,  comma  7,  terzo
          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A
          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che
          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per
          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un
          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media
          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni
          di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti. 
                9. 
                10. All'art. 28-quater,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  la
          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario
          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo
          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione
          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto.». 
                11. Il comma 1 dell'art. 204 del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che  l'ente
          locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre  forme
          di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,  qualora   sia
          rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione  del  nuovo
          indebitamento. 
                12. All'art. 4-ter, del decreto-legge 2  marzo  2012,
          n. 16, convertito con modificazioni dalla legge  26  aprile
          2012, n. 44: 
                  a) ai commi 1 e  2  le  parole:  "30  giugno"  sono
          sostituite dalle parole: "20 settembre"; 
                  b) alla fine del comma  2  aggiungere  le  seguenti
          parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
          comunicazioni gia' trasmesse»; 
                  b-bis) al comma 3, le parole:  "500  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "200 milioni"; 
                  c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio"  sono
          sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre". 
                12-bis.  Nell'anno  2012,  alle  regioni  a   statuto
          ordinario, alla Regione siciliana e alla  Sardegna,  i  cui
          comuni sono beneficiari di risorse erariali, e'  attribuito
          un contributo, nei limiti di un importo complessivo di  800
          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli
          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'
          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al
          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni
          alla riduzione del debito. 
                12-ter. Gli importi  indicati  per  ciascuna  regione
          nella tabella allegata al presente decreto  possono  essere
          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui  al
          comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte  dei
          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138
          dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi
          finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra
          i comuni, al fine  di  favorire  i  pagamenti  dei  residui
          passivi in conto capitale in favore dei creditori. 
                12-quinquies. Entro  il  termine  perentorio  del  10
          settembre  2012,  le  regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          comune beneficiario, gli  elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica. 
                12-sexies. Alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
                12-septies.  Le  regioni  sottoposte  al   piano   di
          stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14,  comma  22,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  possono
          disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della
          maggiorazione  dell'aliquota   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
          prevista dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
                12-octies. Il fondo  istituito  dall'art.  14,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del
          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro
          dall'indebitamento pregresso,  previsto  dall'art.  78  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il
          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a
          stipulare il contratto di servizio di cui  all'art.  5  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5
          dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per   i
          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del
          piano di rientro.». 
              - Il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O.