Art. 30 bis 
 
 
               Norme in materia di edilizia scolastica 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
pubblici adibiti a uso scolastico, gli  enti  locali  beneficiari  di
finanziamenti e contributi statali possono  avvalersi,  limitatamente
al triennio 2019-2021 e nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip
Spa  e,  quanto  all'affidamento   dei   lavori   di   realizzazione,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute  a  pubblicare  gli
atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da
parte degli enti locali, dei progetti definitivi. 
  2. Qualora  la  societa'  Consip  Spa  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  -
Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara  entro
il termine di novanta giorni di cui  al  comma  1,  gli  enti  locali
possono affidare i lavori di  cui  al  medesimo  comma  1,  anche  di
importo pari o superiore a 200.000 euro e fino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
mediante procedura negoziata  con  consultazione,  nel  rispetto  del
criterio di rotazione degli  inviti,  di  almeno  quindici  operatori
economici, ove esistenti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione
dei soggetti invitati. 
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di  messa
in  sicurezza  a  valere  su  finanziamenti  e  contributi   statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per  almeno  cinque  anni
dall'avvenuta ultimazione dei lavori. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca): 
                «Art. 10  (Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e  per
          l'edilizia   residenziale   universitaria   e    detrazioni
          fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi  straordinari
          di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per  la  programmazione  triennale,  le  Regioni
          interessate  possono  essere  autorizzate   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del tesoro,  da  adottare  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto  e  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   in   conformita'    ai    contenuti
          dell'intesa, sottoscritta in sede di  Conferenza  unificata
          il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
          sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica  formulati
          ai sensi dell'art. 11,  commi  da  4-bis  a  4-octies,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                1-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
                1-ter. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
          cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di
          edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
                2. I pagamenti di cui al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
                2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
                2-ter. Le modalita' di  attuazione  del  comma  2-bis
          sono stabilite con decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   di    concerto    con    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione. 
                3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
                3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al  primo  periodo,  le  parole:  "in  relazione
          all'art. 2, comma 329, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244," sono soppresse; 
                  b) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
                3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  35
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                (Omissis).».