Art. 30 ter 
 
Agevolazioni per  la  promozione  dell'economia  locale  mediante  la
  riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali  e
  di servizi 
 
  1. Il presente articolo disciplina la concessione  di  agevolazioni
in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei  settori  di  cui  al
comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi  commerciali  gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da  almeno  sei  mesi,
situati nei  territori  di  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono  in
alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia  di  commercio
al dettaglio. 
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente
articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi
operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di
servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni
culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. 
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le
riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da
parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che
sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile. 
  5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e'
rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e
regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e'
presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9. 
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva
per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo. 
  7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere
dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti
esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al
comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di
esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno
sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta  la  riapertura
di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi
nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il  contributo  e'
concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo. 
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al
presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di
ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i  controlli  sulla  dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente,
determina la misura del contributo spettante,  previo  riscontro  del
regolare avvio  e  mantenimento  dell'attivita'.  I  contributi  sono
concessi,  nell'ordine  di  presentazione   delle   richieste,   fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura
proporzionale al numero  dei  mesi  di  apertura  dell'esercizio  nel
quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi. 
  10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati
nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020. 
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  recante
          «Riforma  della  disciplina   relativa   al   settore   del
          commercio, a norma dell'art. 4, comma  4,  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  4
          del citato decreto legislativo n. 114 del 1998: 
                «Art. 4 (Definizioni e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
                  a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,
          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori
          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale
          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di
          importazione o di esportazione; 
                  b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al
          consumatore finale; 
                  c)  per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio
          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
          occupata da banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce
          superficie  di  vendita  quella  destinata   a   magazzini,
          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; 
                  d)  per  esercizi   di   vicinato   quelli   aventi
          superficie di vendita non superiore a 150  mq.  nei  comuni
          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  e  a
          250 mq. nei comuni con popolazione  residente  superiore  a
          10.000 abitanti; 
                  e) per medie  strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)  e
          fino a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente
          inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.  nei  comuni  con
          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
                  f) per grandi strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
                  g) per centro commerciale, una media o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
                  h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
                    1) la vendita a favore di dipendenti da parte  di
          enti o imprese, pubblici o privati, di soci di  cooperative
          di consumo, di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche'  la
          vendita nelle scuole,  negli  ospedali  e  nelle  strutture
          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
          ad accedervi; 
                    2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
                    3)  la  vendita  per  corrispondenza  o   tramite
          televisione o altri sistemi di comunicazione; 
                    4)   la   vendita   presso   il   domicilio   dei
          consumatori. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92  recante
          «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro,
          in attuazione dell'art. 15,  comma  2,  lettera  l),  della
          legge 12 agosto 2016, n. 170» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
                «6. Si considerano apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui all'art. 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera.». 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.