Art. 30 quater 
 
 
   Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 
 
  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto. 
  2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la
conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto
percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da
eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente. 
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n.145, le parole:  «1°  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2020». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 7 agosto 1990, n.  230  recante  «Contributi
          alle  imprese  radiofoniche  private  che  abbiano   svolto
          attivita'  di  informazione  di  interesse   generale»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 250  recante  «Provvidenze
          per l'editoria e riapertura dei  termini,  a  favore  delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili di cui all'art. 9, comma  2,  della  L.  25  febbraio
          1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui  all'art.  11
          della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 agosto 1990, n. 199. 
              - La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed
          integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
          1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore  della
          editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  agosto
          1991, n. 201. 
              - Si riporta il testo del comma 810 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «810. Nelle more  di  una  revisione  organica  della
          normativa di settore, che tenga  conto  anche  delle  nuove
          modalita'  di  fruizione  dell'informazione  da  parte  dei
          cittadini, i contributi diretti alle  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
          loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: 
                  a) a decorrere dal 31 gennaio 2020: 
                    1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata; 
                    2)  all'art.  1,  comma  1247,  della  legge   27
          dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonche'  alle  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990, n. 250 » sono soppresse; 
                  b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
          editrice di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  c),
          del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga  a
          quanto  stabilito   all'art.   8   del   medesimo   decreto
          legislativo   15   maggio   2017,   n.   70,   e'   ridotto
          progressivamente con le seguenti modalita': 
                    1)    per    l'annualita'     2019,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 20 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                    2)    per    l'annualita'     2020,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                    3)    per    l'annualita'     2021,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 75 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                  c) a decorrere dal  1°  gennaio  2022  non  possono
          accedere al contributo le imprese editrici di cui  all'art.
          2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15
          maggio 2017, n. 70; 
                  d)   al   fine   di   perseguire    obiettivi    di
          valorizzazione e diffusione della cultura e del  pluralismo
          dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e  digitale
          e della liberta' di stampa, con uno o  piu'  decreti  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate  le
          modalita' per il sostegno e la valorizzazione di  progetti,
          da parte di soggetti sia pubblici che privati,  finalizzati
          a diffondere la cultura della libera informazione  plurale,
          della    comunicazione    partecipata    e    dal    basso,
          dell'innovazione digitale e sociale,  dell'uso  dei  media,
          nonche'  progetti  volti  a  sostenere  il  settore   della
          distribuzione  editoriale  anche   avviando   processi   di
          innovazione digitale, a valere sul Fondo per il  pluralismo
          di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del  Fondo
          per  il  pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione  e
          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina
          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della
          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
          multimediale): 
                «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',
          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di
          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei
          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle
          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni
          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di
          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione
          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.
          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato
          "Fondo".».