Art. 30 quater
Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la
conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui al presente comma non e' soggetto a riparto
percentuale tra gli aventi diritto e puo' essere riassorbito da
eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre
2018, n.145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2020».
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Riferimenti normativi
- La legge 7 agosto 1990, n. 230 recante «Contributi
alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto
attivita' di informazione di interesse generale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187.
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1990, n. 199.
- La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della
editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
1991, n. 201.
- Si riporta il testo del comma 810 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«810. Nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove
modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei
cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;
2) all'art. 1, comma 1247, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonche' alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
editrice di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a
quanto stabilito all'art. 8 del medesimo decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto
progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono
accedere al contributo le imprese editrici di cui all'art.
2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di
valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo
dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale
e della liberta' di stampa, con uno o piu' decreti della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' per il sostegno e la valorizzazione di progetti,
da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati
a diffondere la cultura della libera informazione plurale,
della comunicazione partecipata e dal basso,
dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media,
nonche' progetti volti a sostenere il settore della
distribuzione editoriale anche avviando processi di
innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo
di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".».