Art. 30 quater Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto. 2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente. 4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020». 5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Riferimenti normativi - La legge 7 agosto 1990, n. 230 recante «Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187. - La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199. - La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1991, n. 201. - Si riporta il testo del comma 810 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «810. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: a) a decorrere dal 31 gennaio 2020: 1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata; 2) all'art. 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse; b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'art. 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto progressivamente con le seguenti modalita': 1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; 2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; 3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70; d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della liberta' di stampa, con uno o piu' decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonche' progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): «Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art. 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato "Fondo".».