Art. 10 
 
               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi 
       di incentivazione per gli impianti iscritti al registro 
 
  1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro  entrano  in
esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione della graduatoria:  
    
               =======================================
               |                           |  Mesi   |
               +===========================+=========+
               |Eolico onshore             |    24   |
               +---------------------------+---------+
               |Idroelettrico (*)          |    31   |
               +---------------------------+---------+
               |Solare fotovoltaico (**)   |    19   |
               +---------------------------+---------+
               |Tutte le altre fonti e     |         |
               |tipologie di impianto      |    31   |
               +---------------------------+---------+
               |(*) Per impianti idroelettrici con   |
               |lavori geologici in galleria         |
               |finalizzati a migliorare l'impatto   |
               |ambientale il termine e' elevato a   |
               |39 mesi.                             |
               |(**) Per il gruppo A-2 il termine    |
               |e' elevato a 24 mesi. Per impianti   |
               |nella titolarita' della PA i         |
               |termini sono incrementati di 6 mesi  |
               +---------------------------+---------+
    
  2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta
l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta  dello  0,5%
per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6  mesi  di  ritardo.
Decorso il predetto termine massimo, l'impianto  decade  dal  diritto
all'accesso ai benefici. Tali termini sono da  considerare  al  netto
dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto  e  delle  opere
connesse, derivanti da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati
dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore
riscontrate dal GSE. 
  3. Per gli impianti  che  non  entrano  in  esercizio  nel  termine
indicato al comma 2 e che  decadono  dal  beneficio,  e  che  vengano
successivamente  riammessi  con  altra  procedura  ai  meccanismi  di
incentivazione la tariffa offerta e' ridotta  del  5%  rispetto  alla
tariffa spettante applicabile  alla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per
i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia,  non
si applica il comma 3.