Art. 17. 
                      Attuazione del programma 
 
    1. Il segretario generale assicura l'attuazione del programma  di
cui  all'art.  12  mediante  l'assunzione  di  ogni  iniziativa  tesa
all'ottimale   dotazione   degli   uffici   di    adeguate    risorse
organizzative, strumentali e umane.