Art. 18. Procedure semplificate 1. Il presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.