Art. 18. 
                       Procedure semplificate 
 
    1. Il presidente valuta se adottare, per particolari  e  motivate
ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste
nell'art.  8,  convocando  per  la  deliberazione  il  Consiglio   di
Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima  seduta  utile.
Le eventuali posizioni difformi espresse in  assemblea  vengono  rese
pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.