Art. 22. 
Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri  ai
sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
                               n. 165. 
 
    1. Il presidente del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica
amministrazione nei termini e per le finalita' di  cui  all'art.  43,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  convoca  il
Consiglio di  Presidenza  in  sede  consultiva  ovvero,  in  casi  di
particolare urgenza, l'Ufficio  di  Presidenza  in  sede  consultiva,
esclusivamente  per  l'esame   della   richiesta   stessa   e   della
documentazione allegata, nominando contestualmente relatore  uno  dei
consiglieri componenti. 
    2. Le determinazioni sono assunte con il  voto  favorevole  della
maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale. 
    3. Nella  prima  seduta  del  Consiglio  di  Presidenza  in  sede
consultiva,  ove  ne  facciano  istanza  almeno  tre  componenti,  il
presidente  provvede  a  formulare  le  richieste   di   integrazione
istruttoria ritenute necessarie ai fini  della  resa  del  prescritto
parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato
paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti  nella
materia della rappresentativita'  sindacale,  con  fissazione  di  un
congruo termine utile al riscontro. 
    4. Ove siano disposte  integrazioni  istruttorie,  il  presidente
aggiorna la seduta  a  nuova  data,  disponendo  la  sospensione  del
termine di quindici giorni previsto per la resa del  parere,  dandone
comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione. 
    5. Al completamento  dell'istruttoria,  il  consigliere  relatore
redige la  bozza  di  parere,  dando  conto  nel  preambolo  di  ogni
attivita' espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte  dal
Consiglio di Presidenza.