Art. 22. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 1. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalita' di cui all'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, esclusivamente per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata, nominando contestualmente relatore uno dei consiglieri componenti. 2. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale. 3. Nella prima seduta del Consiglio di Presidenza in sede consultiva, ove ne facciano istanza almeno tre componenti, il presidente provvede a formulare le richieste di integrazione istruttoria ritenute necessarie ai fini della resa del prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti nella materia della rappresentativita' sindacale, con fissazione di un congruo termine utile al riscontro. 4. Ove siano disposte integrazioni istruttorie, il presidente aggiorna la seduta a nuova data, disponendo la sospensione del termine di quindici giorni previsto per la resa del parere, dandone comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione. 5. Al completamento dell'istruttoria, il consigliere relatore redige la bozza di parere, dando conto nel preambolo di ogni attivita' espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.