Art. 23. Approvazione e trasmissione 1. Il parere e' approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e inserito, a cura del presidente, all'ordine del giorno dell'assemblea. 2. Qualora l'assemblea sia convocata per un giorno tale da non consentire il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente ne informa il Ministro della pubblica amministrazione. 3. L'assemblea delibera sul parere con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. 4. L'originale del parere, integrato con gli estremi della deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto del segretario generale e', a cura di quest'ultimo, previa protocollazione, trasmesso al Ministro della pubblica amministrazione.