Art. 23. 
                     Approvazione e trasmissione 
 
    1. Il parere  e'  approvato  a  maggioranza  dei  componenti  del
Consiglio di Presidenza in sede consultiva e  inserito,  a  cura  del
presidente, all'ordine del giorno dell'assemblea. 
    2. Qualora l'assemblea sia convocata per un giorno  tale  da  non
consentire il  rispetto  del  termine  di  quindici  giorni  previsto
dall'art. 43, comma 10, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,  il  presidente  ne   informa   il   Ministro   della   pubblica
amministrazione. 
    3. L'assemblea delibera sul parere  con  la  maggioranza  di  cui
all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. 
    4. L'originale  del  parere,  integrato  con  gli  estremi  della
deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto
del  segretario  generale  e',  a  cura   di   quest'ultimo,   previa
protocollazione,    trasmesso    al    Ministro    della     pubblica
amministrazione.