Art. 24. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936. 1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, richiesti dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi. 2. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell'ammissibilita', nominando contestualmente relatore uno dei componenti. 3. La decisione afferente l'ammissibilita' della richiesta e' assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale. 4. Nel caso di inammissibilita' della richiesta il presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione. 5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, la richiesta stessa unitamente alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio. 6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il relatore ed il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della sopra citata legge. 7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell'informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza. 8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del rapporto unitamente alla sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione, al soggetto richiedente.