Art. 24. 
Consiglio  di  Presidenza  in  sede  consultiva  per  la  resa  degli
accertamenti  in  esito  alla  consultazione  della  banca   dati   e
dell'archivio nazionale dei contratti collettivi  di  lavoro  di  cui
        all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936. 
 
    1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle  consultazioni
della banca dati e dell'archivio nazionale dei  contratti  collettivi
di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30  dicembre  del  1986,  n.
936,   richiesti   dagli   organi   costituzionali    ovvero    dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro  e
degli  enti  ed  istituzioni  interessati,  quale  base   comune   di
riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi. 
    2. Il presidente del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma
1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva  ovvero,  in
casi  di  particolare  urgenza,  l'Ufficio  di  Presidenza  in   sede
consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione
allegata   sotto   il    profilo    dell'ammissibilita',    nominando
contestualmente relatore uno dei componenti. 
    3. La decisione afferente  l'ammissibilita'  della  richiesta  e'
assunta con il voto  favorevole  della  maggioranza  dei  componenti.
Delle sedute e' redatto verbale. 
    4. Nel caso di inammissibilita'  della  richiesta  il  presidente
comunica la decisione  del  Consiglio,  con  nota  a  sua  firma,  al
soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le  motivazioni
della decisione. 
    5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla
Commissione dell'informazione di  cui  all'art.  16  della  legge  30
dicembre del 1986,  n.  936,  la  richiesta  stessa  unitamente  alla
documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio. 
    6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il  relatore
ed  il  dirigente  preposto  all'ufficio  di  supporto  agli   organi
collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al  caso
concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere  d)
ed e), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine
congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca
dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro  di
cui all'art. 17 della sopra citata legge. 
    7. Entro il termine di cui al  comma  6,  il  dirigente  preposto
all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige  e  sottoscrive
un rapporto sulle risultanze della  consultazione  qualificata  della
banca dati e lo  trasmette  alla  Commissione  dell'informazione.  La
Commissione, verificata la coerenza del  rapporto  con  le  direttive
impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza. 
    8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte  le
eventuali osservazioni, dispone per l'invio del  rapporto  unitamente
alla sintesi delle proprie  valutazioni  risultanti  dal  verbale  di
approvazione, al soggetto richiedente.