Art. 26. 
                   Designazione da parte del CNEL 
                 di componenti di organismi pubblici 
 
    1. Il CNEL procede alla designazione di componenti  di  organismi
pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli  conferiscono  il
relativo potere, con procedura definita dall'art. 13 della  legge  n.
936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre
1989. 
    2. Due mesi prima della scadenza in carica dei  designati  ovvero
su segnalazione  dell'organismo  partecipato  da  rappresentanti  del
CNEL, il presidente del CNEL ne da' comunicazione al Consiglio, i cui
membri  possono  far  pervenire  al  presidente  le  candidature  che
intendono proporre. 
    3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza,  affida  ad
uno o ad entrambi i vice  presidenti  il  compito  di  promuovere  le
iniziative necessarie  al  fine  di  giungere  ad  una  intesa  sulle
candidature da presentare. 
    4. Il presidente  convoca  il  Consiglio  di  Presidenza  per  la
definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso  di
mancato accordo la decisione e' rimessa all'assemblea. 
    5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'assemblea secondo
le procedure definite all'art. 2. 
    6.  Le  designazioni,  unitamente   all'esito   delle   votazioni
dell'assemblea, sono trasmesse  al  Presidente  del  Consiglio  o  al
Ministro   competente   entro   dieci   giorni   dalla   data   della
deliberazione. 
    7. I designati negli  organismi  pubblici  nazionali  riferiscono
annualmente al presidente del CNEL sull'attivita' svolta negli organi
di cui sono stati chiamati a far  parte.  Una  relazione  complessiva
sulla  suddetta  attivita'   verra'   annualmente   sottoposta   alla
assemblea.