Art. 26. Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici 1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere, con procedura definita dall'art. 13 della legge n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989. 2. Due mesi prima della scadenza in carica dei designati ovvero su segnalazione dell'organismo partecipato da rappresentanti del CNEL, il presidente del CNEL ne da' comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al presidente le candidature che intendono proporre. 3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, affida ad uno o ad entrambi i vice presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare. 4. Il presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso di mancato accordo la decisione e' rimessa all'assemblea. 5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'assemblea secondo le procedure definite all'art. 2. 6. Le designazioni, unitamente all'esito delle votazioni dell'assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione. 7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al presidente del CNEL sull'attivita' svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte. Una relazione complessiva sulla suddetta attivita' verra' annualmente sottoposta alla assemblea.