Art. 27. 
                      Formazione dei documenti 
 
    1. Ciascuno degli atti di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre
del 1986, n. 936, in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni  del
CNEL  e'  assunto  all'esito  di  procedimenti  che  garantiscono  il
rispetto delle norme e dei principi  tesi  alla  corretta  formazione
della volonta' del Consiglio.  La  formazione,  la  trasmissione,  la
conservazione degli atti avviene nel rispetto delle  disposizioni  di
cui  al  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    2. L'avvio di ciascuna attivita'  finalizzata  all'emanazione  di
atti espressione  della  volonta'  degli  organi  del  CNEL  richiede
l'individuazione di un funzionario responsabile che  cura  l'apertura
di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni  di  ciascuna
seduta  dell'organo,  gli  elaborati  degli  estensori   o   relatori
eventualmente nominati dal presidente dell'organo  istruttorio  e  di
ogni   documento   istruttorio   esaminato,   garantendo   ordine   e
reperibilita' dei documenti  al  fine  della  contezza  dell'iter  di
formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovra' essere numerato  con
un codice composto dalla denominazione  dell'organo,  dalla  data  di
apertura dello stesso e dalla  sigla  della  tipologia  di  atto  cui
l'avvio dell'attivita' dell'organo e' preordinato. 
    3. La convocazione delle sedute dell'organo e' accompagnata dalla
esplicitazione  di  un   puntuale   ordine   del   giorno   e   dalla
documentazione di supporto alla trattazione dello stesso. 
    4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del
fascicolo, deve dare contezza dei documenti  esaminati,  degli  esiti
della loro trattazione e riportare  in  intestazione  il  codice  del
fascicolo cui pertiene. 
    5. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca  un  preambolo
in cui si da' conto, sulla scorta della consultazione del  fascicolo,
dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario  responsabile  del
fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza  ed  individualita'
con l'approvazione da parte dell'organo. 
    6. Il responsabile del  fascicolo  cura  la  redazione  dell'atto
finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di  cui
costituisce  contenuto  indefettibile  la   citazione   delle   norme
attributive  dello  specifico  potere,   dell'atto   di   impulso   o
iniziativa, delle sedute e delle  operazioni  svolte,  dell'audizione
dei relatori, dell'acquisizione dei  pareri,  della  trasmissione  ad
altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo. 
    7. L'atto  conclusivo  dell'iter  procedimentale  e'  sottoposto,
previa apposizione del visto di regolarita' formale e procedurale  da
parte del segretario generale, alla sottoscrizione dei  titolari  del
relativo potere di adozione. 
    8. Il deposito dell'atto  si  perfeziona  con  l'apposizione  del
codice fascicolo e  protocollo  e  garantisce  la  conservazione,  la
reperibilita' dello stesso nonche' la completezza  dell'archivio  del
Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'assemblea, gli adempimenti
di  deposito  dell'atto  sono  rimessi   alla   responsabilita'   del
segretario dell'assemblea o di un funzionario da questi delegato. 
    9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati
negli articoli 10, 10-bis, 11 e  12  della  legge  n.  936  del  1986
debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'assemblea,  essere
trasmessi ad autorita' o altri destinatari, essi  sono  trasposti  in
una adeguata forma grafica  e  tipografica,  tale  da  garantire  una
unitaria, omogenea e costante identita' visiva della  produzione  del
CNEL. 
    10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna e'  divulgato,  ove
disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e  correlati
comunicati sui social media e, quindi,  pubblicato  in  evidenza  sul
sito istituzionale a cura della Segreteria generale. 
    11. Completano l'iter la trasmissione cartacea ai destinatari  di
legge, alle figure individuate come stakeholder del CNEL in  apposite
mailing-list a cura delle segreterie del presidente e del  segretario
generale, alle biblioteche degli  organismi  pubblici  e  privati  di
interesse e ad ogni altro destinatario indicato  dall'organo  che  ha
prodotto l'atto.