Art. 27. Formazione dei documenti 1. Ciascuno degli atti di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni del CNEL e' assunto all'esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme e dei principi tesi alla corretta formazione della volonta' del Consiglio. La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'avvio di ciascuna attivita' finalizzata all'emanazione di atti espressione della volonta' degli organi del CNEL richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che cura l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell'organo, gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal presidente dell'organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato, garantendo ordine e reperibilita' dei documenti al fine della contezza dell'iter di formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovra' essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell'organo, dalla data di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l'avvio dell'attivita' dell'organo e' preordinato. 3. La convocazione delle sedute dell'organo e' accompagnata dalla esplicitazione di un puntuale ordine del giorno e dalla documentazione di supporto alla trattazione dello stesso. 4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti esaminati, degli esiti della loro trattazione e riportare in intestazione il codice del fascicolo cui pertiene. 5. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca un preambolo in cui si da' conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza ed individualita' con l'approvazione da parte dell'organo. 6. Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell'atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei pareri, della trasmissione ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo. 7. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale e' sottoposto, previa apposizione del visto di regolarita' formale e procedurale da parte del segretario generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di adozione. 8. Il deposito dell'atto si perfeziona con l'apposizione del codice fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilita' dello stesso nonche' la completezza dell'archivio del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'assemblea, gli adempimenti di deposito dell'atto sono rimessi alla responsabilita' del segretario dell'assemblea o di un funzionario da questi delegato. 9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986 debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'assemblea, essere trasmessi ad autorita' o altri destinatari, essi sono trasposti in una adeguata forma grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante identita' visiva della produzione del CNEL. 10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna e' divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui social media e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale. 11. Completano l'iter la trasmissione cartacea ai destinatari di legge, alle figure individuate come stakeholder del CNEL in apposite mailing-list a cura delle segreterie del presidente e del segretario generale, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto.