Art. 28. Gratuito patrocinio 1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data di richiesta, la data e l'ora di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori, l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL. 2. Con il visto del segretario generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono sottoposte periodicamente al presidente il quale, acquisito l'avviso dei vice presidenti, assume le conseguenti determinazioni anche con riferimento alla concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale. 3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che da' atto dell'avviso dei vice presidenti e dello scrutinio dei criteri oggettivi e soggettivi di seguito specificati, il segretario generale, per il tramite dei suoi uffici, provvede alla verifica delle disponibilita', a concordare tempi e modalita' dell'evento e ad autorizzare lo svolgimento dello stesso ovvero a comunicare il motivato diniego di autorizzazione. 4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilita' delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente: rappresentato nella consiliatura in carica; pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; parte di una specifica convenzione con il CNEL; soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati. 5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilita' delle richieste: la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall'assemblea; l'assenza di finalita' diretta o indiretta di lucro. 6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il presidente del CNEL, acquisito l'avviso dei vice presidenti, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l'adeguata motivazione risultante da atto scritto comunicata al segretario generale. 7. La decisione del segretario generale e' redatta nella forma di determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo istituzionale del CNEL. Di detta determina verra' data comunicazione ai soggetti richiedenti a cura dalla Segreteria generale. 8. In casi di necessita' ed urgenza, il segretario generale provvede ad avvisare per le vie brevi il presidente ed i vice presidenti, acquisendone l'orientamento, cui seguira', alla prima riunione utile, la ratifica dell'atto segretariale. 9. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato nell'area «eventi» verra' inserito un riferimento telefonico e telematico, per «info», alla Segreteria generale. 10. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla struttura per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, webmaster, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.