Art. 28. 
                         Gratuito patrocinio 
 
    1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento
di eventi  da  parte  di  enti,  associazioni,  fondazioni  ed  altre
organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che
ne cura la registrazione in apposito  prospetto  da  cui  risulti  il
soggetto richiedente, la data  di  richiesta,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del
numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori,  l'oggetto
degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito  e  la
specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL. 
    2. Con il visto  del  segretario  generale,  le  richieste  e  le
informazioni sintetiche suddette sono  sottoposte  periodicamente  al
presidente il quale, acquisito l'avviso dei vice  presidenti,  assume
le conseguenti determinazioni anche con riferimento alla  concessione
del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale. 
    3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che
da' atto dell'avviso  dei  vice  presidenti  e  dello  scrutinio  dei
criteri oggettivi e soggettivi di seguito specificati, il  segretario
generale, per il tramite dei  suoi  uffici,  provvede  alla  verifica
delle disponibilita', a concordare tempi e modalita' dell'evento e ad
autorizzare lo  svolgimento  dello  stesso  ovvero  a  comunicare  il
motivato diniego di autorizzazione. 
    4. Costituiscono requisiti  soggettivi  di  ammissibilita'  delle
richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente: 
      rappresentato nella consiliatura in carica; 
      pubblica amministrazione ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      parte di una specifica convenzione con il CNEL; 
      soggetto privato per il quale ricorrano i  requisiti  oggettivi
di seguito riportati. 
    5. Costituiscono  requisiti  oggettivi  di  ammissibilita'  delle
richieste: 
      la  stretta  attinenza  o  la  compartecipazione  istituzionale
dell'oggetto dell'evento con le funzioni  del  CNEL,  previste  dalla
legge   o,   comunque,   oggetto    di    programmazione    approvata
dall'assemblea; 
      l'assenza di finalita' diretta o indiretta di lucro. 
    6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra  esposti  quando  il
presidente del CNEL,  acquisito  l'avviso  dei  vice  presidenti,  lo
reputi opportuno, fatta salva in  ogni  caso  l'adeguata  motivazione
risultante da atto scritto comunicata al segretario generale. 
    7. La decisione del segretario generale e' redatta nella forma di
determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito  e
di utilizzo del logo  istituzionale  del  CNEL.  Di  detta  determina
verra' data  comunicazione  ai  soggetti  richiedenti  a  cura  dalla
Segreteria generale. 
    8. In casi di  necessita'  ed  urgenza,  il  segretario  generale
provvede ad avvisare per  le  vie  brevi  il  presidente  ed  i  vice
presidenti, acquisendone l'orientamento,  cui  seguira',  alla  prima
riunione utile, la ratifica dell'atto segretariale. 
    9. Sul sito  istituzionale  del  CNEL,  opportunamente  collocato
nell'area  «eventi»  verra'  inserito  un  riferimento  telefonico  e
telematico, per «info», alla Segreteria generale. 
    10. Gli  adempimenti  conseguenti  alla  approvazione  definitiva
dello svolgimento di ciascun evento verranno posti  in  essere  dalla
struttura per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e
stampa,  webmaster,   accoglienza,   sicurezza),   coordinate   dalla
Segreteria generale.