Art. 29. 
        Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni 
 
    1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il
CNEL  e  istituzioni  pubbliche,   aventi   ad   oggetto   la   mutua
collaborazione tra detti soggetti nelle attivita'  di  interesse  del
CNEL o comunque correlate a quelle  ricomprese  nella  programmazione
annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL. 
    2. Ai fini delle valutazioni  rimesse  al  presidente,  l'ufficio
competente curera' l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento
utile e redigendo un rapporto scritto contenente la  descrizione  dei
contenuti  della  collaborazione   e   della   correlata   bozza   di
convenzione. 
    3. Acquisita la determinazione  dell'Ufficio  di  Presidenza,  il
presidente  del  CNEL  trasmette  la  convenzione   sottoscritta   al
segretario generale che, con determina,  la  adotta  impartendo  ogni
necessaria  incombenza  per  la  sua  attuazione,  ivi  compresa   la
eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici.  Qualora
l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti  di  particolare
rilevanza  sulle  proposte  di  collaborazione  inter  istituzionale,
formulera'  osservazioni  da  trattarsi  in   uno   specifico   punto
all'ordine del giorno della prima assemblea utile.