Art. 29. Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni 1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il CNEL e istituzioni pubbliche, aventi ad oggetto la mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attivita' di interesse del CNEL o comunque correlate a quelle ricomprese nella programmazione annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL. 2. Ai fini delle valutazioni rimesse al presidente, l'ufficio competente curera' l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e redigendo un rapporto scritto contenente la descrizione dei contenuti della collaborazione e della correlata bozza di convenzione. 3. Acquisita la determinazione dell'Ufficio di Presidenza, il presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione inter istituzionale, formulera' osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.