(( Art. 10 ter 
 
Raccordo  e  coordinamento  degli  istituti,  scuole  e   centri   di
          formazione e addestramento della Polizia di Stato 
 
  1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle  attivita'  di
formazione e di addestramento del personale della Polizia  di  Stato,
e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di  Stato,  cui
e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza,  nell'ambito
della  dotazione  organica  vigente  e  fermo  restando   il   numero
complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno.
Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento
della pubblica sicurezza espletano  le  funzioni  di  raccordo  e  di
uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione  e
addestramento della Polizia  di  Stato.  Ferma  restando  la  diretta
dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della
legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al  primo
periodo del presente comma dipendono i predetti  istituti,  scuole  e
centri di formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente
allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento,  i
centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico. 
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   definite
l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle  scuole  della
Polizia di Stato. 
  2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai
relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di
          Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle  Forze  di
          polizia), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  aprile
          2000, n. 79, come modificata dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza e per alcune attivita'  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate).  -  1.  Con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,   e'   determinata   la   struttura
          organizzativa delle articolazioni  centrali  e  periferiche
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza   di   cui
          all'articolo 31, primo comma, numeri  da  2)  a  9),  della
          legge 1º aprile 1981, n. 121,  nei  limiti  degli  ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  e  delle  dotazioni   organiche
          complessive del personale, osservando i seguenti criteri: 
                a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
          interesse dell'azione amministrativa; 
                b) articolazione degli uffici per funzioni  omogenee,
          anche attraverso  la  diversificazione  fra  strutture  con
          funzioni finali e quelle  con  funzioni  strumentali  o  di
          supporto; 
                c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
          funzioni di direzione e  controllo,  con  riferimento  alla
          funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della  legge  1º
          aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee  di  dipendenza
          gerarchica o funzionale; 
                d) flessibilita' organizzativa, da  conseguire  anche
          con atti amministrativi. 
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  le
          corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
          istituti   individuati   e   quelle   previgenti,   nonche'
          l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in  vigore
          delle  norme  regolamentari,   delle   disposizioni   degli
          articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121. 
              2-bis. Al fine di  assicurare  il  coordinamento  delle
          attivita' di formazione e di  addestramento  del  personale
          della Polizia di Stato, e'  istituito  l'Ispettorato  delle
          scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente
          generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione
          organica vigente e fermo  restando  il  numero  complessivo
          degli uffici dirigenziali non generali in cui  si  articola
          il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
          dell'interno.  Attraverso   l'Ispettorato   le   competenti
          articolazioni del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
          espletano le funzioni  di  raccordo  e  di  uniformita'  di
          azione degli  istituti,  scuole,  centri  di  formazione  e
          addestramento della Polizia di  Stato.  Ferma  restando  la
          diretta dipendenza dal Dipartimento  delle  scuole  di  cui
          all'articolo 22 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e
          all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del  presente
          comma dipendono i predetti istituti,  scuole  e  centri  di
          formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente
          allo  svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  e   di
          addestramento,  i  centri  che  svolgono  anche   attivita'
          operative di tipo specialistico. 
              2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono
          definite l'articolazione e le  competenze  dell'Ispettorato
          delle scuole della Polizia di Stato. 
              2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e  2-ter  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si  provvede  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al presente articolo, la lettera a)  del
          secondo comma dell'articolo 3 della legge 1°  aprile  1981,
          n. 121, e' sostituita dalla  seguente:  "a)  dal  personale
          addetto  agli  uffici  del  dipartimento   della   pubblica
          sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti  in  cui
          la stessa si articola;". 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono determinate le modalita' per il  reclutamento  ed
          il  trasferimento   ad   altri   ruoli   per   sopravvenuta
          inidoneita' alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei
          gruppi sportivi e  delle  bande  musicali  delle  Forze  di
          polizia, nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali e collettive,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri: 
                a) valutazione, per il  personale  da  reclutare  nei
          gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno  nazionale
          ottenuti nell'anno precedente; 
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con  il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai fini sportivi e  possano  ottenere  l'affiliazione  alle
          federazioni sportive sulla base  delle  disposizioni  dello
          statuto del CONI,  anche  in  deroga  ai  principi  e  alle
          disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; 
                c) valutazione, per il personale da  reclutare  nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; 
                d) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle
          attivita' dei gruppi sportivi e delle  bande  musicali,  ma
          idoneo ai servizi d'istituto,  possa  essere  impiegato  in
          altre attivita' istituzionali o trasferito in  altri  ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza; 
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e  di  destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
          43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              5. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
          regolamenti di cui al comma 4, sono  abrogate  le  seguenti
          disposizioni: 
                a); 
                b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,  n.  240,  come
          modificato dall'articolo  10  del  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 197; 
                c); 
                d); 
                e).».