Art. 11 
 
             Disposizioni sui soggiorni di breve durata 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n.  68,  le
parole «visite, affari,  turismo  e  studio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: ((  «missione,  gara  sportiva,  visita,  affari,  turismo,
ricerca scientifica e studio». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  28
          maggio 2007, n.  68  (Disciplina  dei  soggiorni  di  breve
          durata  degli  stranieri  per  visite,  affari,  turismo  e
          studio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2007,
          n. 126, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli
          stranieri per visite, affari, turismo e studio).  -  1.  Ai
          sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e successive modificazioni, per l'ingresso  in  Italia
          per  missione,  gara  sportiva,  visita,  affari,  turismo,
          ricerca scientifica e studio non e' richiesto  il  permesso
          di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non
          superiore  a  tre  mesi.  In  tali  casi  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,  del  medesimo
          testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il
          soggiorno e' quello indicato  nel  visto  di  ingresso,  se
          richiesto. 
              2. Al momento dell'ingresso o, in caso  di  provenienza
          da   Paesi   dell'area   Schengen,   entro   otto    giorni
          dall'ingresso,  lo  straniero  dichiara  la  sua  presenza,
          rispettivamente all'autorita' di frontiera  o  al  questore
          della provincia in  cui  si  trova,  secondo  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 
              3. In caso di inosservanza degli  obblighi  di  cui  al
          comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
          lo straniero e'  espulso  ai  sensi  dell'articolo  13  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
          1998, n.  286,  e  successive  modificazioni.  La  medesima
          sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato
          la dichiarazione di cui al comma 2, si sia  trattenuto  nel
          territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
          stabilito nel visto di ingresso.».